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RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - RAEE

17/12/2007

DM Ambiente 186/2007 Registro produttori RAEE
Finalmente ai nastri di partenza la disciplina sui RAEE

Come noto il D.lgs. 151/2005 ha attuato nel nostro ordinamento la

Dir. 2002/96/CE.

In netto ritardo sui tempi stabiliti dalla decreto attuativo sulla Gazz. Uff. del 5 ottobre 2007 e stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 che istituisce il Registro nazionale dei produttori.

Con il Registro nazionale dei produttori si realizzera un censimento degli operatori e, sulla base delle informazioni sul peso degli apparecchi immessi sul mercato, si definira la ripartizione fra le imprese dei costi di raccolta e recupero dei Raee.

Le iscrizioni saranno gestite dal sistema delle Camere di commercio e dovra avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (quindi entro il 18 febbraio 2008).

All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore dovra indicare:

a. l'appartenenza ad una o piudelle tipologie di attivita definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

b. lo specifico codice ISTAT di attivita che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

c. perciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1° del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione;

d. le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15, specificando se l'organizzazione e su base individuale o collettiva;

e. l'eventuale iscrizione in Registri di altr Stati membri dell'Unione europea;

f. le informazioni relative all'entitae alle modalita di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ( il decreto ministeriale che stabilisce le modalita di costituzione della garanzia alternative ed equivalenti alla cauzione, fideiussione bancaria e polizza assicurativa e, soprattutto, il valore della cauzione in funzione del tipo di apparecchiatura, non e ancora stato emanato);

g. per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.