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Ricostituita la CCEPS: uno spiraglio di luce per i professionisti sanitari

19/01/2022

È terminato il periodo della “vacatio Commissionis”. Con quasi un anno di ritardo è stato emanato il DPCM del 14 ottobre 2021, con il quale vengono nominati i nuovi componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) per il quadriennio 2021-2025.

La CCEPS, come noto, è un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, composto da soggetti nominati, ogni 4 anni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La CCEPS può essere definita come una “Corte d’Appello” delle professioni sanitarie, poiché competente a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti assunti dalle Commissioni disciplinari dei singoli Ordini provinciali di riferimento di tutte le professioni sanitarie.

Cosa determina il procedimento avanti la CCEPS e perché la ricomposizione dell’organo era tanto attesa?

Anzitutto, un procedimento disciplinare di impugnazione si può concludere con la conferma, la riforma o la revoca del provvedimento disciplinare impugnato. Inoltre, in pendenza del giudizio, al professionista sanitario – che verosimilmente assume le vesti di ricorrente – non è consentito cambiare Ordine di appartenenza, e ciò indipendentemente dalla tipologia di sanzione irrogata in primo grado.

Si ricorda che le sanzioni disciplinari, per loro stessa natura, determinano differenti conseguenze sullo svolgimento dell’attività professionale. Da un lato, infatti, vi sono le sanzioni come l’avvertimento (che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa) o la censura (che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa) che, seppur di sanzioni si tratti, non compromettono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del professionista sanitario incolpato. Dall’alto lato, vi sono le sanzioni (decisamente più gravi) come la sospensione (da uno a sei mesi) o la radiazione (definitiva cancellazione dall’Albo) che, invece, incidono sostanzialmente e concretamente sullo svolgimento dell’attività professionale.

Ora, è chiaro che l’impossibilità per il professionista – anche solo avvertito o censurato - di disporre della propria professione come ritiene opportuno incide, di per se, sulla libertà del professionista, tanto con riguardo alla scelta del luogo ove svolgere la propria attività, quanto dal punto di vista psicologico, attinente alla “serenità” nello svolgimento delle prestazioni.

Così, sino al DPCM del 14 ottobre 2021 le limitazioni gravanti sui professionisti sanitari sottoposti a giudizio avanti alla CCEPS si sono ulteriormente – ed ingiustificatamente – aggravate per due ordini di ragioni:

  1. emergenza epidemiologica

Nell’anno 2020 la decisione dei procedimenti pendenti ha subito un consistente ritardo, dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso.

Lo svolgimento delle udienze è, infatti, rimasto sospeso dal 3 marzo 2020 (data di comunicazione della sospensione delle udienze) al 15 luglio 2020 (data della prima udienza a seguito della sospensione), ossia per un periodo di 5 mesi.

Ora, sebbene la decisione di sospendere le udienze sia stata ragionevole e coerente con quanto deciso dal Governo per le altre attività giurisdizionali, non si comprende tuttavia come sia mancata l’adozione di provvedimenti per lo svolgimento in maniera alternativa delle udienze avanti la CCEPS (ad es.: trattazione scritta, svolgimento dell’udienza da remoto). Così come, del resto, è stato previsto per le udienze avanti le giurisdizioni ordinarie, con il precipuo scopo di scongiurare ogni pregiudizio (derivante anche dal ritardo nella decisione) per le parti del processo.

  1. ritardo nella ricostituzione della CCEPS

Come anticipato la Commissione dura in carica per 4 anni, trascorsi i quali è necessario nominare nuovi componenti. E allora, se il provvedimento di ricostituzione della commissione (DPCM) per il quadriennio 2021-2025 risale al 14 ottobre 2021, che sorte hanno avuto i procedimenti pendenti dal termine del mandato della precedente Commissione sino alla ricostituzione della nuova?

La risposta è tanto semplice quanto preoccupante: rimanendo “vacante” il ruolo della Commissione, non vi era alcun soggetto autorizzato alla decisione dei procedimenti disciplinari. Infatti, la Commissione in carica per il quadriennio 2016-2020 terminava il proprio mandato nel dicembre 2020 e la nuova Commissione per il quadriennio 2021-2025 è stata investita di tale ruolo solo al termine dell’anno 2021.

Non si potrà, a questo punto, negare che, tra tutti, il ritardo nella ricomposizione della Commissione ha avuto un impatto decisamente più rilevante sulla sorte dei procedimenti disciplinari pendenti.

Un ritardo che ha ingenerato non soltanto una ingiustificata compromissione dei principi fondamentali del processo e dell’ordinamento, quali:

  • la certezza del diritto, principio in base al quale il diritto deve ricevere una applicazione prevedibile; nonchè
  • la certezza dei rapporti giudici, cioè l’esigenza di dare una soluzione definitiva a qualsiasi controversia;

ma ha, altresì, rappresentato uno stravolgimento – professionale e psicologico – dei professionisti sanitari parti di tali procedimenti, ritrovatisi a convivere, sino ad oggi, con una irremovibile spada di Damocle.

L’avvenuta ricomposizione della Commissione genera però uno spiraglio di luce e infonde un sentimento di speranza in chi potrà assistere – si auspica in tempi brevi – alla definizione del giudizio che lo riguarda.