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Ricetta elettronica: cosa cambia per medici, farmacisti e pazienti?

25/03/2026
Giorgia Verlato
Alessandra Ciccarelli

Durante l’emergenza pandemica, la trasmissione della ricetta elettronica tramite canali digitali -  mail, sms, applicazioni di messaggistica- si è imposta come prassi quotidiana, consentendo di limitare gli accessi fisici agli studi medici e di garantire, al contempo, la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Quella che nasceva come soluzione temporanea è oggi divenuta regola ordinaria: con la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, il legislatore ha eliminato ogni limite temporale, rendendo definitive le modalità digitali di gestione della ricetta elettronica e del Numero di Ricetta Elettronica (NRE)

Si tratta di un cambiamento che molti operatori avevano già fatto proprio nella pratica quotidiana, ma che solo ora trova piena stabilizzazione sul piano normativo.

L’evoluzione del modello: dall’emergenza alla prassi

Il modello digitale prende forma durante la pandemia con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 884 del 31 marzo 2022, che introduce modalità alternative al promemoria cartaceo al fine di limitare gli accessi agli studi medici.

L’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza disciplina in modo puntuale le modalità attraverso cui il medico può mettere a disposizione del paziente la ricetta elettronica o il Numero di Ricetta Elettronica (NRE), su richiesta del paziente:

  • trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica (PEC o e-mail ordinaria);
  • comunicazione del solo NRE tramite SMS, applicazioni di messaggistica istantanea o telefonicamente;

Specularmente, l’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza disciplina le modalità con cui il paziente può presentare la ricetta alla farmacia:

  • inoltro del promemoria ricevuto via e-mail dal medico, oppure trasmissione del solo NRE, unitamente al proprio codice fiscale;
  • inoltro del messaggio ricevuto dal medico via SMS o tramite applicazioni di messaggistica, oppure comunicazione verbale al farmacista del NRE indicato telefonicamente dal medico, sempre unitamente al proprio codice fiscale.

 Tali modalità, introdotte in via emergenziale, sono state oggetto di successive proroghe. In particolare, l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 198/2022, come modificato, ne ha esteso l’efficacia fino al 31 dicembre 2025.

Il passaggio definitivo: dalla proroga alla stabilizzazione

La disciplina ha trovato un definitivo assetto con il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe 2026), convertito nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Il Decreto è intervenuto sull’art. 4 del D.L. n. 198/2022, eliminando il limite temporale e disponendo l’applicazione a regime delle suddette modalità digitali.

Non si tratta più, dunque, di una proroga di misure emergenziali, bensì di una disciplina permanente: le modalità di trasmissione della ricetta elettronica e di comunicazione del NRE tramite canali telematici entrano stabilmente nell’ordinamento giuridico.

Considerazioni conclusive

Il legislatore ha recepito una prassi ormai consolidata, conferendole veste normativa definitiva.

La ricetta elettronica perde così la propria connotazione emergenziale e si configura come modalità ordinaria di gestione della prescrizione, nel quadro del più ampio processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Il promemoria cartaceo, pur non abolito,  resta confinato a una funzione oramai residuale.

Il modello digitale, infatti, ha dimostrato non soltanto la propria funzionalità, ma anche una maggiore efficienza rispetto agli strumenti tradizionali.