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RIBADITA LA LIBERALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' SANITARIA, MA SOSPESA LA SANZIONE PECUNIARIA PER LA FNOMCeO

29/06/2015

Il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare 17 giugno 2015 n. 2672 ha sospeso il pagamento della sanzione pecuniaria per la FNOMCeO ma ha confermato l’impianto giuridico sancito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
“Anche il Consiglio di Stato conferma il nostro impianto difensivo e ribadisce un fermo no ad interventi da parte degli Ordini professionali che limitino la concorrenza del mercato”,  commenta l’Avv. Silvia
Stefanelli dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli che ha seguito per conto di alcuni centri odontoiatrici la vicenda.
 
Con provvedimento AGCM 2507/2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stabiliva che il Codice Deontologico Medico nella parte relativa alla pubblicità restringeva in maniera ingiustificata la libera concorrenza tra i professionisti.
Più esattamente l’AGCM considerava legittima la pubblicità promozionale e quella comparativa, dichiarava che la pubblicità non può essere limita in ragione del “decoro” della professione ed ammetteva la possibilità della pubblicità dei soli prezzi delle prestazioni. Sanzione applicata alla FNOMCeO: €  831.816,00
Per approfondimenti vedi il commento dell'Avv. Silvia Stefanelli
 
La FNOMCeO impugnava la decisione dell’AGCM davanti al Tar Lazio che con sentenza 1 aprile 2015 n. 4943, confermando l’impianto normativo dell’AGCM, precisava un profilo giuridico di ampio rilievo: le attuali discipline intervenute in materia (Ln. 248/2006, ln. 148/2011, DRP 137/2012) disciplinano e liberalizzano l’intera materia della pubblicità sanitaria e non ammettono limitazioni deontologiche ulteriori rispetto a quelle stabilita dalla legge. Sanzione diminuita a € 415.908
Per approfondimenti vedi il commento dell'Avv. Silvia Stefanelli
 
La decisione del TAR veniva poi impugnata dalla FNOMCeO davanti al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva.
 
Con la decisione di due giorni fa -  resa solo in via d'urgenza in fase cautelare - il Consiglio di Stato ha deciso per il momento di sospendere pagamento della sanzione, ma si è ben preoccupato di precisare e di
chiarire che restano fermi  “tutti gli effetti “conformativi” del provvedimento dell’AGCM, anche al fine di evitare che nelle more delle definizione del giudizio  eventuali violazioni delle disposizioni del codice deontologico possano essere oggetto di contestazioni disciplinari da parte dell’Ordine”
“La sospensione del pagamento della sanzione –spiega l’avv. Stefanelli-  non legittima “fughe in avanti degli ordini”: le liberalizzazioni che l’AGCM ha sancito nel suo provvedimento di settembre 2014 al momento  assolutamente restano ferme e valide”.

Decisione finale con la sentenza che si discuterà il 10 novembre 2015.