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La revoca dell’amministratore di società di capitale può essere richiesta indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di responsabilità; lo afferma il Tribunale di Bologna
Trib. Bologna, ordinanza ex art. 2476, 3° comma c.c. e art. 700 cpc
Il Tribunale di Bologna ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la misura cautelare della revoca degli amministratori di società di capitale può essere adottata anche all’esito di un procedimento cautelare ante causam, senza la necessità della preventiva instaurazione di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore.
Come è noto l’amministratore di società è tenuto, nell’ambito del rapporto con l’ente, al rispetto delle regole di corretta amministrazione poste dalla legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto; la violazione di tale diligenza è fonte di responsabilità nei confronti della società e dei soci.
L’art. 2476, 3° comma c.c. prevede che l’azione di responsabilità possa essere promossa da ciascun socio, il quale in caso di gravi irregolarità potrà anche chiedere la misura della revoca degli amministratori in via cautelare.
Il Tribunale di Bologna ha stabilito che, qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nonché la persistenza e l’attualità delle condotte idonee a procurare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale, il giudice potrà pronunciare in via cautelare la revoca degli amministratori senza che sia necessaria la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei loro confronti.