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REVISIONE PREZZI: NO relativamente ai rinnovi
Cons.Stato, III°, 14/7/2014, n. 3669 pubblicata su www.appaltiesanita.it del 22/7/2014
Una P.A. affidava il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per 1 anno, con previsione contrattuale di proroga per altri 2 anni salvo poi, alla scadenza naturale, iniziare a disporre rinnovi annuali di tale affidamento.
Considerato tuttavia come l'Amministrazione appaltante negasse ogni revisione-prezzi, la società affidataria si rivolgeva al TAR, che riconosceva la revisione richiesta ma solo per i 2 anni di proroga e NON per i successivi di rinnovo contrattuale.
La motivazione del Tribunale amministrativo – poi confermata anche dal Consiglio di Stato – è che durante il 1° anno di contratto la revisione-prezzi non può trovare applicazione, decorrendo la sua efficacia solo dal 2° anno di durata, mentre per tutti i successivi rinnovi, in quanto disposto “fuori” da ogni previsione contrattuale, di fatto deve considerarsi una ”nuova manifestazione della volontà delle parti”, con conseguenza tacita accettazione del prezzo NON revisionato.
L'istituto della “revisione-prezzi” mira infatti a tutelare l'equilibrio economico-finanziario di un contratto, per evitare alterazioni conseguenti alla dinamica dei costi, ragion per cui la revisione può riguardare solo il periodo di “durata” del rapporto convenzionale.
D'altro canto, mentre la “proroga” altro non è che un differimento del termine di scadenza del contratto, fatti salvi ed immodificati tutti gli altri termini e condizioni, al contrario il “rinnovo” consiste in una possibile rinegoziazione delle condizioni pattizie, che possono rimanere invariate ma anche essere modificate.
Per questo motivo, dunque, mentre i 2 anni successivi al 1° di durata del servizio dovevano veder applicata, a buona ragione, la clausola di revisione-prezzi, nei successivi anni di rinnovo, in quanto non contrattualmente previsti - e quindi non “obbligatori” per l'appaltatore - la scelta di quest'ultimo di mantenere i medesimi prezzi è da intendersi totalmente “autonoma” e dunque esime la P.A. appaltante dall'obbligo di riconoscere alcuna revisione dei prezzi contrattuali.