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Reti d'imprese: nuova modalita' di partecipazione alle procedure di gara pubbliche

07/01/2013

Art. 36, comma 5-bis Legge 17/12/2012 n. 221
Atto di segnalazione n. 2 del 27/9/2012

La Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione del D.L. 18/10/2012 n. 179 ha inserito l'art. 34, comma 5-bis che a sua volta ha introdotto, nel Codice appalti, all'art. 34, comma 1° la nuova lett. e-bis) ed all'art. 37, comma 15° il nuovo comma 15-bis), “consacrando” in via definitiva la figura del contratto di rete d'imprese fra le forme di legittima partecipazione ai pubblici appalti.
Il contratto di rete (introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10/2/2009 n. 5, convertito poi in Legge 9/4/2009, n. 33) si può configurare nel momento in cui più imprenditori perseguono lo scopo comune di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. La suddetta normativa restringe il novero dei possibili sottoscrittori ai soli soggetti che rivestono lo status di imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c., con obbligo di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese cui è iscritto ciascun partecipante. Più nel dettaglio, il contratto di rete non appare riconducibile in toto agli istituti classici che comportano aggregazioni di imprese in quanto, rispetto ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione-lavoro, il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma, oltre a non essere prevista l'obbligatoria costituzione di un fondo consortile (in quanto nella “rete di imprese” il fondo patrimoniale è solo eventuale) mentre invece, per quanto riguarda l'associazione temporanea d'imprese, il contratto di rete differisce per il suo carattere durevole e continuativo, a differenza dell'a.t.i. che invece, come noto, “vale” per una sola gara. Per quanto diversamente concerne gli elementi di “comunione” con dette figure, si segnala come nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di concorrenti, come parimenti nel contratto di rete, i partecipanti conservano tutti la propria soggettività giuridica. Venendo all'aspetto “operativo” può dirsi che le imprese “retiste”, considerata la volontà congiunta di partecipare unitamente alle procedure di gara per il tramite di un contratto di rete, devono inizialmente decidere se adottare un organo comune di rappresentanza oppure no (nel primo caso dovendo specificare e comunicare nome, ditta, ragione e denominazione sociale del soggetto prescelto); una volta poi aggiudicata la gara - e passati quindi alla fase esecutiva – occorre sancire la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese “retiste” che stipulano un contratto di appalto (al pari di quanto previsto dall'art. 37, coma 5° del Codice appalti). Detta responsabilità, infatti, non può in alcun caso ritenersi estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano preso parte alla specifica procedura di gara; da ultimo poi vanno considerate le conseguenze sull'esecuzione del contratto d'appalto derivanti da un eventuale recesso del contratto di rete in quanto, anche in tal caso, è da ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese della rete a patto che i soggetti “rimanenti” risultino comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto.