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RETE D'IMPRESE e DISTACCO dei LAVORATORI: una vera occasione per le imprese?

21/02/2014

Il distacco dei lavoratori è istituto di grande interesse per le aziende Italiane ed europee.
Nel nostro paese (si veda tra tutte D.Lgs 276/2003) una azienda può infatti inviare uno o più dipendenti a lavorare presso altra azienda terza in presenza di tre condizioni:

  • interesse del datore di lavoro (distaccante) a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto terzo (detto distaccatario),
  • temporaneità della prestazione di lavoro presso il distaccatario,
  • permanenza in capo al distaccante del rapporto di lavoro (obbligo retributivo e contributivo).

Tralasciando le problematiche relative alla elusione delle norme sulla intermediazione di manodopera e sul collocamento quali derive patologiche e fenomeni talvolta incontrollati, è indubbio che ove il distacco sia genuino esso è certamente motivo di grande interesse imprenditoriale (nonché occasione di contenimento dei costi e maggiore flessibilità organizzativa).
Altro elemento di grande interesse nasce dalla recente normativa riguardante la possibilità per le imprese di sottoscrivere un “contratto di rete” (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Tale contratto può essere in breve definito come quell'atto (pubblico o scrittura privata) stipulato tra imprese ed avente la finalità di accrescere la capacità innovativa delle imprese medesime nonché la competitività sui mercati.
Secondo quanto sopra sembrerebbero dunque coesistere nel nostro ordinamento due istituti volti entrambi a favorire le imprese e la loro capacità organizzativa.
Ci si domanda allora: possono questi due istituti convivere? E' possibile per le imprese che abbiano stipulato un contratto di rete usufruire della normativa sul distacco?
E affermabile come la legge di conversione del succitato Decreto sicuramente agevoli il distacco dei lavoratori nel caso di imprese firmatarie del contratto di rete. Secondariamente è indubbio come tale normativa introduca la nuova nozione di "codatorialità": ovvero la titolarità congiunta in capo a due soggetti diversi del rapporto di lavoro.
Sembrerebbe dunque operare una sorta di automatismo nel caso di imprese aderenti ad un contratto di rete. L'accordo di rete, quando formalizzato ed attuato, farebbe dunque “scattare” un automatico riconoscimento dell’interesse della parte distaccante, con ciò facilitando enormemente tutte le procedure necessarie al distacco di un lavoratore.
Fermo restando che occorrerà verificare nel concreto la possibilità offerta oggi dalla normativa menzionata, si consiglia sempre e in ogni caso di affidarsi a professionisti esperti nel settore civilistico e giuslavoristico al fine di risolvere le formalità che tali istituti potrebbero nel concreto porre, proprio al fine di evitare fenomeni – anche inconsapevoli – di elusione della normativa sulla intermediazione di manodopera e sul collocamento.