Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

RESPONSABILITA': Limiti di responsabilita tra committente e appaltatore nel caso d'infortunio sul luogo di lavoro

19/10/2013

CASS. PENALE, 24/9/2013, N. 39491

Nell'ambito del contratto di appalto quali sono i limiti delle responsabilità fra il datore di lavoro committente e quello appaltatore?
Nel caso di infortunio occorso ad un lavoratore dipendente dell’appaltatore, ma accaduto nell’area di lavoro del committente, chi risponde?
A queste domande tenta di dare una risposta organica la sentenza in epigrafe, cercando di risolvere la diatriba che spesse volte si incontra analizzando statuizioni di stampo differente l'una dall'altra.
Secondo la suprema Corte, così come del resto è indicato nelle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore non risponde per l’infortunio occorso ad un suo dipendente se il rischio che ha portato all’evento infortunistico risulta essere tale che, per la sua eliminazione, sarebbe dovuto intervenire il committente stesso.
Il caso in esame prende le mosse da una condanna inflitta in primo grado al committente, sanzionato penalmente per il delitto di lesioni colpose aggravate, poiché, dati in appalto i lavori di nettezza urbana e di pulizia dell'area del mercato di un Comune, era occorso un infortunio ad un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice.
La Corte di Appello confermava la sentenza di condanna.
Giunto la causa in Cassazione, la suprema Corte ha osservato come in merito alla individuazione della responsabilità dell’imputato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626 del 1994 (vigente all'epoca dei fatti e recepito nel T.U. 81 del 2008), il datore di lavoro deve garantire il suo dipendente dai rischi di infortuni connessi alla attività da svolgere, dall'altro ha concluso “che l’imputato non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante ‘sul campo’ e non sull'imprenditore a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi”.
Ha proseguito la suprema Corte, come non possa essere definito quale ‘rischio specifico’ della attività dell’imputato, tenuto conto che sono ‘rischi specifici’ solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale.
In definitiva, quindi, i rischi specifici presenti in un determinato luogo di lavoro ricadono sotto la responsabilità della ditta appaltatrice (e non del committente) se detta (e solo tale ditta) ha diretta cognizione di tali rischi rispetto ai cui, infatti, sarebbero necessarie regole e precauzioni richiedenti una specifica competenza.
Tale competenza generalmente manca alla stazione appaltante che, appunto, appalta i lavori a ditte esterne ed esperte nei determinati settori richiesti; in conclusione, dunque, la regola “non scritta” espressa da tale sentenza potrebbe forse riassumersi nella seguente frase: ognuno si prenda le proprie responsabilità!