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Responsabilita delle strutture ospedaliere da contatto
Cassazione Civile 3/2/2012 n. 1620
La responsabilita della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale e pertanto grava sull'ospedale l'onere dell'esatto adempimento della prestazione; questo e il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1620/2012 del 3 febbraio scorso.
Nel caso di specie, durante un parto naturale, un neonato subiva delle gravi lesioni clinicamente evitabili qualora i medici avessero tempestivamente provveduto ad un parto cesareo. I genitori decidevano pertanto di agire in giudizio, sia nei confronti dell'ospedale, che dell'assicurazione chiamata in garanzia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Respinta la domanda di risarcimento sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio, i genitori del neonato decidevano di adire la Corte di Cassazione che, al contrario, accogliendo alcuni motivi di doglianza proposti dai ricorrenti, riteneva fondato il loro ricorso.
In particolare la Corte riconosceva la responsabilita contrattuale della struttura ospedaliera fondata sul "contatto sociale".
La Corte ribadisce (e ormai puo dirsi giurisprudenza pacifica) che in virtu del contratto stipulato tra paziente e struttura, quest'ultima si impegna a fornire al primo una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla principale prestazione medica, anche tutta una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori.
In tal modo, la responsabilita per inadempimento della struttura ospedaliera si muoverebbe sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., (che attribuisce al "debitore" l'onere di dimostrare a sua discolpa il corretto adempimento della prestazione), e, per quanto concerne invece le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei propri medici ausiliari, il fondamento della responsabilita sarebbe riconducibile all'art. 1228 c.c. che, estende al "debitore" che si avvale dell'opera di terzi, la responsabilita per i fatti dolosi o colposi commessi da costoro.
Alla luce delle predette considerazione, e in assenza della necessaria prova di cui all'art. 1218 c.c. da parte dell'ospedale, la Cassazione cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, alla decisione della Corte di Appello.