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RESPONSABILITA DELLA CASA DI CURA ANCHE SE IL MEDICO NON E' DIPENDENTE"
Trib. Piacenza 6.3.2012 n. 146
Tribunale di Nola - Sez. II; sent. del 16.01.2012
Due sentenze a distanza di due mesi che sanciscono un principio giurisprudenziale che potremmo ormai definire pacifico: la casa di cura risponde dei danni causati al paziente anche quando il medico e libero professionista esterno, scelto dal paziente stesso.
In altre parole: anche quando e accertata la colpa del medico in via esclusiva - senza che emergano profili autonomi di responsabilita in capo alla struttura sanitaria (cd. colpa organizzativa), la casa di cura risponde comunque dei danni in solido col medico, quand'anche ciascuno di essi abbia stipulato col malato un contratto distinto ed autonomo; cio in ragione del fatto che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate cosi strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento.
Si riportano alcuni passaggi "illuminanti" della sentenza di Nola: "traendo la casa di cura un utile dall'attivita l'impresa ospedaliera non puo sottrarsi ai conseguenti rischi, poiche all'adempimento dell'obbligazione e collegata la remunerazione della prestazione promessa, comprendente anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attivita di impresa...." e ancora "... se quindi l'utilizzo di un determinato professionista costituisce elemento rilevante per l'impresa commerciale, al fine di implementare la proprio notorieta sul mercato, appare conseguenziale che la stessa struttura debba rispondere dell'operato di tali ausiliari, laddove questi non abbiano adempiuto pienamente le obbligazioni contrattuali assunte ....."