Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

RESPONSABILITA DEL DISTRIBUTORE

22/01/2007

Si segnala la recente sentenza della Corte di Giustizia in quanto, pur trattandosi di decisione intervenuta in settore alimentare, sancisce un principio molto interessante in materia di responsabilita del distributore relativamente all'etichettatura dei prodotti.

Il caso e seguente.

Un distributore italiano viene sanzionato dalle autorita competenti italiane per aver posto in vendita bevande alcoliche prive del titolo alcolometrico volumico (come invece previsto dagli art. 2,3 e 12 della Dir 2000/13/CE).

In sede di difesa il distributore chiede che la questione venga rinviata in ambito comunitario sostenendo che - seppure le suddette discipline non precisano in capo a quale soggetto (produttore o distributore) spetti l'obbligo di indicare titolo alcolometrico volumico - forza di un principio generale della disciplina comunitaria in materia di legislazione da prodotto, tale compito deve attribuirsi al produttore (e non al distributore).

La Corte di Giustizia invece rigetta la tesi del distributore italiano stabilendo che, ove (come in questo caso) la direttiva non precisi, non vi sono preclusioni di sorta ad attribuire tale obbligo anche in capo al soggetto che pone in vendita il bene