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Responsabilita del datore di lavoro: non basta che l'apparecchiatura sia marcata CE

10/04/2009

 SEZIONE FERIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SENT. N. 45335/2008. 

Il datore di lavoro risponde per gli infortuni dei propri dipendenti anche se le lesioni sono provocate da macchinari conformi alle norme UE.

A stabilirlo e la Corte di Cassazione in una interessante sentenza.

Vediamo in dettaglio il caso.

La macchina che aveva provocato il danno al lavoratore era una macchina stabilizzatrice utilizzata in lavori stradali. Nel giudizio di primo grado il datore di lavoro era stato assolto sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la macchina operatrice era munita della dichiarazione CE di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza;

b) nessun altro presidio di sicurezza si rendeva necessario a salvaguardia di ulteriori rischi prevedibili;

c) "era fuori da ogni previsione che un lavoratore potesse introdurre un braccio sotto il tegolo alzato della macchina, anche perche, per poterlo fare, il lavoratore avrebbe dovuto sdraiarsi a terra".

Di opposto avviso si sono espressi i giudici della Corte di appello che, in particolare, evidenziavano che l'infortunio si era verificato a causa della mancata osservanza delle cautele da adottare nell'utilizzo del mezzo, considerato che, come sottolineato dal manuale fornito dalla ditta costruttrice, intorno alla macchina c'erano angoli che non si potevano bene osservare e che era quindi necessario impiegare del personale di sicurezza per tenerli sotto controllo.

Inoltre, l'addebito di colpa a carico del datore di lavoro veniva anche individuato in merito alla carenza di informazione sui rischio specifici in ragione della straordinarieta della manovra che aveva portato alle lesioni del dipendente.

Concorda con il giudizio di appello la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso.

Questi i punti principali affermati dalla Corte.

  • Il datore di lavoro deve accertarsi della sicurezza delle macchine in utilizzo ai propri dipendenti. Per la Corte, infatti ".. e configurabile la responsabilita del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneita all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilita la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica".

  • Anche in presenza di macchinari marcati CE non viene mai meno i compiti del datore di lavoro in materia antinfortunistica che ricomprendono anche un preciso obbligo di vigilanza. In particolare, la Corte ha evidenziatoche "non puo, infine, richiamarsi ai principi dell'affidamento il datore di lavoro che, in tema di sicurezza antinfortunistica, venga meno ai sui compiti che comprendono, tra l'altro, l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessita di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicarive, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalita concrete del processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati".