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RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO
Cass. Sez II civile sentenza 20 marzo 2007 6 febbraio 2008, n. 2797
La sentenza e interessante perche statuisce sui termini di prescrizione.Il caso e quello di una signorache, dopo aver comprato una cucina, restavaferita alla testa a causa di un cristallo che si staccava da un pensile epoi finiva sul piano cottura, bucandolo. Si scopriva che il cristallo, delpeso di circa tre chili, era stato fissato alla parte in legno del mobilecon il biadesivo. In primo grado la signora otteneva la condanna del venditore al risarcimentoper il danno alla persona (periodo di inabilita temporanea e il danno moraleda lesioni per lo spavento patito) e per quello patrimoniale (sostituzionedel piano perforato e il montaggio del cristallo).Nel secondo grado di giudizio il venditore sosteneva che la signora eradecaduta in quanto non aveva proposto azione entro un anno dalla scopertadel vizio (art. 1495 c.c.).In Cassazione invece viene accolto il ricorso della signora in ragione delfatto che il termine di prescrizione di un anno deve essere conteggiatodalla data di consegna (il montaggio della cucina) e non dalla data delcontratto di vendita.