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RESPONSABILITA CIVILE – DANNI DA EMOTRASFUZIONI
15/02/2008
Cassazione - Sentenze 576, 577, 578, 579, 580, 581 582, 583, 584 e 585 del 2008
Importantissime le 10 sentenze della Cassazione sopra citare che. Statuendo numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto, hanno colto l'occasione per precisare rilevanti profili giuridici in tema di responsabilita.
In sintesi:
- La prescrizione dell'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla "tracciabilita" del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, ne da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensi dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilita del suo stato morboso alla trasfusione subita.
- L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla "tracciabilita" (c.d. principio della vicinanza alla prova).
- Il nesso di causalita e regolato, anche in materia civile, dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalita di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla "regolarita causale" (in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile). L'applicazione va pero adeguata alle peculiarita delle singole fattispecie normative della responsabilita civile. In particolare, muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "piu probabile che non".