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Responsabilita amministrativa della societa ex D.Lgs 231/2001 e responsabilita persone fisiche per il reato di associazione per deliquere

20/11/2011

Sentenza Corte di Cassazione Penale n. 34406 del 2011

Recentemente la Cassazione Penale (Sentenza 34406 del 2011) si e occupata con interesse del rapporto esistente tra l'ipotesi di responsabilita amministrativa delle societa ex D.Lgs 231/2001 ed il reato di associazione per delinquere costituita per realizzare reati contro la Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte, nello specifico, ha cassato una sentenza emessa da un Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il quale aveva dichiarato il "non luogo a procedere" nei confronti di soggetti tutti operanti nell'ambito della Regione Calabria taluni con veste di funzionari altri, invece, quali amministratori di societa private che si sarebbero "accaparrati" vari servizi con il favore, appunto, di politici e funzionari. Tale commistione, che secondo l'accusa avrebbe generato una sorta di associazione per delinquere, non e stata ritenuta foriera di responsabilita in capo ai dipendenti pubblici essendo stata, a parere del G.U.P. calabrese, l'iniziativa unicamente nelle mani dei "privati" non avendo valenza alcuna i singoli rapporti (anche se costituenti una qualche forma di reato) con i dipendenti pubblici.

Sempre secondo la tesi del medesimo Giudice tali comportamenti avrebbero unicamente ingenerato forme di responsabilita amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001 (come noto tale norma disciplina la responsabilita degli enti forniti di personalita, delle societa e associazioni anche prive di personalita giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato). La Suprema corte, in totale disaccordo con il Giudice di prime cure, ha censurato l'impostazione della Sentenza considerando errata la tesi secondo cui un'associazione per delinquere costituita per realizzare reati contro la pubblica amministrazione possa essere configurabile solo se vi facciano parte anche funzionari della amministrazione. Cosi non e.

E' valido infatti il principio secondo cui il ruolo del pubblico funzionario nella realizzazione del reato puo costituire anche una variabile indipendente rispetto alla configurabilita della associazione costituita da privati. La Cassazione, in buona sostanza sancisce due principi:

1) il "nucleo" dell'associazione per delinquere puo essere costituito da una componente privata a cui pero possono sempre aderire soggetti pubblici senza che tra questi ultimi esista alcuna forma di vincolo. Per la configurabilita del reato, infatti, non e necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati ne che tra i suoi "soci fondatori" vi siano soggetti con la qualifica di "pubblici funzionari";

2) l'ipotesi di un'eventuale responsabilita amministrativa delle societa o enti ai sensi del D.Lgs 231/2011 non comporta automaticamente l'esclusione di una possibile responsabilita delle persone fisiche per il reato associativo contestato.