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Respinta l'iscrizione nel registro delle imprese se manca la comunicazione della pec

28/05/2013

PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 1714 DEL 10/4/2013

L'art. 37 del D.L.n. 5/2012 ha previsto che, se l'ufficio del Registro-imprese riceve una domanda di iscrizione di un atto inerente un'impresa, che non abbia provveduto a iscrivere il proprio indirizzo PEC, l'Ufficio debba sospendere la domanda per tre mesi. Secondo il Consiglio di Stato, poi, qualora, trascorsi i tre mesi, l'impresa non abbia ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, il Registro delle imprese è impossibilitato ad accettare la domanda di iscrizione di atti dell'impresa, che quindi andrà respinta. La comunicazione dell'indirizzo PEC, estesa dall'art. 5 del D.L.n. 179/2012 anche alle ditte individuali, assume dunque per il Consiglio di Stato un carattere assolutamente essenziale.