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Il requisito "minimo" che non esclude: quando la clausola vive nel capitolato ma non nel bando

04/06/2026

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 8/04/2026, nr. 552 

Una gara per il servizio di assistenza scolastica ad alunni con disabilità grave, due raggruppamenti separati da poco più di quattro punti, e una domanda che torna con regolarità nel contenzioso sugli appalti: un requisito previsto solo dal capitolato, ma ignorato dal bando e/o dal disciplinare, può giustificare l'esclusione di chi non lo possiede? Con la sentenza 8 aprile 2026, n. 552, il TAR Puglia–Lecce risponde di no, e nel farlo offre uno spunto interessante sulla struttura della lex specialis.

Nel caso esaminato, il capitolato imponeva espressamente alla “ditta aggiudicataria” tre figure di coordinamento specializzate e un “referente unico” con laurea specialistica ed esperienza quinquennale, etichettati come “requisiti minimi”. Il bando-disciplinare, però, non richiamava affatto quell'articolo, poiché si limitava ad assegnare fino a otto punti, in via discrezionale, alla generica “qualità del personale”. Il secondo classificato impugnava l'aggiudicazione sostenendo che il personale del vincitore non rispettasse quei requisiti e andasse perciò escluso.

Il TAR respinge il ricorso muovendo dal principio secondo cui i documenti di gara non pesano tutti allo stesso modo. Esiste una “gerarchia differenziata”, oggi codificata dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Il bando ha funzione indittiva e fissa le regole essenziali della procedura; il disciplinare governa lo svolgimento della selezione e i criteri di valutazione delle offerte; il capitolato definisce i contenuti del futuro contratto, cioè la fase esecutiva. Quando le previsioni confliggono prevale il bando, e gli altri atti possono integrarlo, non modificarlo.

Da qui la conclusione. Perché un requisito fondi l'esclusione anche in assenza di una clausola espulsiva espressa, deve emergere con certezza come caratteristica “minima ed essenziale” dell'offerta. Ma se quel requisito vive solo nel capitolato, in un articolo dedicato ai compiti dell'aggiudicataria, e il bando/disciplinare non lo richiama in alcun modo, manca proprio il raccordo che ne renderebbe palese la portata essenziale in sede di valutazione. L'etichetta “requisiti minimi” non basta, dice il TAR, ma conta dove la clausola è collocata e a chi è rivolta.

E una previsione riferita all'aggiudicatario, non al concorrente, attiene all'esecuzione del contratto, non al giudizio sull'offerta. La differenza sta nel raccordo documentale e nella natura della clausola; un parametro tecnico costruito chiaramente come soglia dell'offerta vincola, a differenza di un requisito professionale relegato in una disposizione esecutiva, ma non richiamato dal bando.

Pertanto se un requisito deve incidere sull'ammissione o sulla valutazione, va scritto nel bando-disciplinare o ivi espressamente richiamato; lasciarlo “sepolto” nel capitolato, in clausole rivolte all'aggiudicatario, lo declassa a obbligo esecutivo e lo rende inservibile come causa di esclusione.

Una gara per il servizio di assistenza scolastica ad alunni con disabilità grave, due raggruppamenti separati da poco più di quattro punti, e una domanda che torna con regolarità nel contenzioso sugli appalti: un requisito previsto solo dal capitolato, ma ignorato dal bando e/o dal disciplinare, può giustificare l'esclusione di chi non lo possiede? Con la sentenza 8 aprile 2026, n. 552, il TAR Puglia–Lecce risponde di no, e nel farlo offre uno spunto interessante sulla struttura della lex specialis.

Nel caso esaminato, il capitolato imponeva espressamente alla “ditta aggiudicataria” tre figure di coordinamento specializzate e un “referente unico” con laurea specialistica ed esperienza quinquennale, etichettati come “requisiti minimi”. Il bando-disciplinare, però, non richiamava affatto quell'articolo, poiché si limitava ad assegnare fino a otto punti, in via discrezionale, alla generica “qualità del personale”. Il secondo classificato impugnava l'aggiudicazione sostenendo che il personale del vincitore non rispettasse quei requisiti e andasse perciò escluso.

Il TAR respinge il ricorso muovendo dal principio secondo cui i documenti di gara non pesano tutti allo stesso modo. Esiste una “gerarchia differenziata”, oggi codificata dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Il bando ha funzione indittiva e fissa le regole essenziali della procedura; il disciplinare governa lo svolgimento della selezione e i criteri di valutazione delle offerte; il capitolato definisce i contenuti del futuro contratto, cioè la fase esecutiva. Quando le previsioni confliggono prevale il bando, e gli altri atti possono integrarlo, non modificarlo.

Da qui la conclusione. Perché un requisito fondi l'esclusione anche in assenza di una clausola espulsiva espressa, deve emergere con certezza come caratteristica “minima ed essenziale” dell'offerta. Ma se quel requisito vive solo nel capitolato, in un articolo dedicato ai compiti dell'aggiudicataria, e il bando/disciplinare non lo richiama in alcun modo, manca proprio il raccordo che ne renderebbe palese la portata essenziale in sede di valutazione. L'etichetta “requisiti minimi” non basta, dice il TAR, ma conta dove la clausola è collocata e a chi è rivolta.

E una previsione riferita all'aggiudicatario, non al concorrente, attiene all'esecuzione del contratto, non al giudizio sull'offerta. La differenza sta nel raccordo documentale e nella natura della clausola; un parametro tecnico costruito chiaramente come soglia dell'offerta vincola, a differenza di un requisito professionale relegato in una disposizione esecutiva, ma non richiamato dal bando.

Pertanto se un requisito deve incidere sull'ammissione o sulla valutazione, va scritto nel bando-disciplinare o ivi espressamente richiamato; lasciarlo “sepolto” nel capitolato, in clausole rivolte all'aggiudicatario, lo declassa a obbligo esecutivo e lo rende inservibile come causa di esclusione.