TAR Lombardia, sez. I, 2/03/2022 n. 213
Per individuare la finalità del requisito richiesto in gara, il Giudice può valutare il richiamo della lex specialis alla norma tecnica e utilizzarlo come elemento interpretativo. Può succedere infatti che in fase di contenzioso giudiziale i concorrenti vadano a scontrarsi sul reciproco rispetto dei requisiti tecnici richiesti, e quindi, in sostanza, circa la legittima attribuzione dei relativi punteggi attribuibili.
Il caso in esame vedeva la prima classificata e la seconda graduata distanti di pochissimo (1,82 punti).
Tra le varie doglianze portate all’attenzione dei Giudici vi era dunque la supposta illegittima attribuzione di 4 punti tabellari in relazione ad uno specifico sub-criterio il quale richiedeva la fornitura di prodotti in carta tessuto costituiti da “polpa non sbiancata”.
La seconda classificata lamentava che la aggiudicataria avrebbe offerto almeno due prodotti privi di tale caratteristica.
I Giudici cercano allora di individuare la finalità del requisito secondo il cd. criterio interpretativo teleologico.
Analizzando il dettato della lex specialis si evinceva dunque anche la necessaria presenza del marchio di qualità Ecolabel o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
Secondo il collegio la lettura della norma nel suo complesso presentava una non equivoca finalità “green”, realizzabile a mezzo dell’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale.
Il richiamo alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dicono i Giudici, illumina intorno alle finalità del requisito, orienta l’interprete ed impone una esegesi armonica con lo scopo evidenziato, evitando, così, soluzioni ermeneutiche rigorose ed irragionevoli.
Sembrerebbe dunque il TAR Lombardo individuare una sorta di “equivalenza finalistica” (più che una equivalenza di prodotto) affermando corretta la scelta della Stazione Appaltante di riconoscere i 4 punti alla prima graduata in relazione ai prodotti da essa offerti nel rispetto sia della marcatura Ecolabel UE, sia della norma tecnica indicata in lex specialis.
Quanto espresso, si legge in Sentenza, sarebbe coerente con il principio di equivalenza funzionale espresso dall’art. 68 del Codice dei Contratti.
Rimanendo nello stretto dettato della Sentenza qui in commento, e con il limite ovviamente di non aver potuto vedere gli atti o i documenti di causa, e quindi comprendere appieno la rispondenza o meno dei prodotti offerti alla norma tecnica di riferimento, rimane però dubbia una generale logica di voler estendere il concetto di “equivalenza funzionale” a quello di “equivalenza finalistica”. Due prodotti potrebbero in linea teorica essere infatti molto differenti tra loro da un punto di vista funzionale e tecnico ma avere comunque la medesima finalità “green”. Quindi a parità di “finalità” occorrerebbe un secondo passaggio (logico e tecnico) volto ad individuare la corretta o meno funzionalità in relazione alle esigenze della Amministrazione.
Diamo dunque per scontato che la Commissione Giudicatrice abbia fatto questo secondo passaggio in quanto i Giudici non hanno appunto ravvisato nessuna manifesta irragionevolezza nelle risultanze della Amministrazione.