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REQUISITI PRESTAZIONALI: se richiesti non possono prevedersi specifiche tecniche “obbligatorie”

10/09/2014

Cons.St. III°,  1/8/2014, n. 4115

Interessante sentenza del supremo Consesso di giustizia amministrativa, che chiarisce come la decisione di mettere in gara “requisiti prestazionali” comporti l'impossibilità, per la stessa P.A. appaltante, di pretendere poi il possesso di specifici requisiti tecnici “obbligatori” da parte delle apparecchiature richieste in gara.

La vicenda trae origine da una procedura indetta per l'affidamento della fornitura di alcune  apparecchiature, utilizzabili per tutta una serie di attività (espressamente indicate in Capitolato), ed una concorrente (poi risultata aggiudicataria) formulava la propria miglior offerta presentando delle apparecchiature che utilizzavano una “metodica” non corrispondente a quella descritta in Capitolato ma che, in ogni caso, era in grado di compiere tutte le attività richieste.

Il TAR Lazio accoglieva la richiesta d'esclusione dell'aggiudicataria, che s'opponeva sostenendo come la P.A. appaltante, nelle indicazioni contenute in lex specialis, non intendesse assolutamente indicare una metodica “esclusiva” per lo svolgimento delle attività descritte, e come tale metodica non risultasse affatto l'unica in grado di svolgere le attività dedotte in gara.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, e quindi annullato la sentenza del TAR, partendo dal presupposto che l'effettivo oggetto della gara consisteva nella fornitura di tutto il materiale necessario per l'esecuzione di determinate attività, sia con “metodiche standard” che “ad alta efficienza” (a seconda della tipologia di dette attività) e come il loro elenco risultasse meramente “indicativo”, ovvero servisse a dare esclusivamente una panoramica di massima delle prestazioni richieste.

In altri termini il Capitolato di gara si disponeva ad elencare una lunga serie di attività e non un elenco di attrezzature e materiali, con ciò significando che la P.A. appaltante aveva scelto di mettere in gara il cd. “requisito prestazionale” (lo svolgimento di certe attività) e non invece, e ben diversamente, indicato un requisito che tutte le offerte tecniche dovevano obbligatoriamente possedere “a pena d'esclusione”.

Per detto motivo era da intendersi assolutamente ammissibile anche l'offerta di quella concorrente le cui apparecchiature non erano in grado di svolgere la metodica descritta in Capitolato ma che, ugualmente, consentiva di compiere tutte le attività richieste in gara.