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REQUISITI DI AMMISSIONE: i requisiti per partecipare ad una gara devono essere posseduti non solo durante la procedura, ma fino alla stipula e poi oltre, anche per tutta la durata del contratto
Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 20/7/2015 n.8
Nella pronuncia assunta in seduta plenaria il Consiglio di Stato, investito della questione se, nelle gare indette precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, le attestazioni SOA rilasciate in vigenza della precedente normativa (il D.P.R. n. 34/00) debbano ugualmente scontare la validità triennale per il loro valido utilizzo, in risposta al secondo quesito posto alla sua attenzione precisa, in maniera tanto chiaro quanto inequivocabile, un concetto molto importante in quanto valevole per tutte le gare d'appalto.
Si afferma infatti come i requisiti d'ammissione, che devono essere posseduti alla scadenza del termine per la partecipazione alle pubbliche gare, necessariamente debbano rimanere in capo ai concorrenti non solo durante l'intera procedura ma anche al termine della stessa, dalla fase d'aggiudicazione fino alla definitiva stipula contrattuale, ciò in quanto la dimostrazione del possesso dei requisiti morali nonché di determinate caratteristiche economiche o tecniche dev'essere disponibile in gara – nonchè accertabile “in qualsiasi momento” - in quanto propedeutica alla prestazione medesima dedotta nel (futuro) rapporto contrattuale.
E la conferma di ciò risiede nel fatto che, secondo l'Adunanza Plenaria, la verificabilità di detto possesso è una facoltà dell'Amministrazione riconosciuta quale “immanente” nel corso di tutto il procedimento concorsuale, a prescindere quindi dalle indicazioni del Legislatore, che invece circoscrive la verifica dei requisiti solo ad alcune specifiche fasi (quali l'art. 11, comma 8° oppure l'art. 48 del D.Lgs.n. 163/2006 ecc.).
D'altro canto non avrebbe senso che un requisito, richiesto in fase partecipativa - in quanto necessario per l'adempimento della prestazione oggetto dell'appalto - risultasse posseduto durante tutta la procedura ma venisse poi “perduto” all'inizio e/o nel corso della fase convenzionale, in cui il possesso di detto requisito ha proprio la sua ragion d'essere.
Tali considerazioni, che possono apparire logiche e “scontate” per un non addetto ai lavori, al contrario impongono una seria riflessione da parte di chi quotidianamente opera nel settore degli appalti e che, per molteplici ragioni, è stato via via abituato a pensare che un requisito richiesto in gara debba essere dimostrato (solo) in fase partecipativa … senza rendersi conto che tale dimostrazione serve solo – ed esclusivamente - a garantire l'utilizzo del medesimo in fase esecutiva.
In caso contrario si rischia d'individuare degli ottimi concorrenti … ma dei pessimi esecutori.