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REQUISITI PER L'AVVALIMENTO – INDISPENSABILE LA PROVA DELLA DISPONIBILITA' DEI MEZZI

23/03/2010

[CONSIGLIO DI STATO, VI°, 09/02/2010, N.641]

L'avvalimento e un istituto d'origine comunitaria riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotto dal D.Lgs. 163/06, in forza del quale gli operatori economici possano partecipare a procedure di gara per l'affidamento di pubblici appalti (per cui e richiesto il possesso di determinati requisiti) potendo dichiarare d'utilizzare requisiti di un altro operatore economico (disposto a prestarli). L'impresa che presta detti requisiti, detta "ausiliaria", resta comunque estranea alla gara (nonche al successivo contratto) ma si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse per tutta la durata del contratto. Nel caso in esame la Stazione appaltante ha proceduto ad escludere un consorzio con attivita esterna sostenendo, tra le varie ragioni, che la dimostrazione delle condizioni per l'avvalimento non potevano essere desunte dal mero dato fattuale dell'esistenza del Consorzio, poiche il contratto (di consorzio) non e di per se prova sufficiente dell'effettiva disponibilita dei mezzi del consorzio medesimo. Il Consiglio di Stato ha confermato tale assunto specificando che risulta necessario che l'ausiliario s'impegni formalmente a mettere a disposizione i propri mezzi per tutto l'arco temporale di esecuzione dell'appalto, senza che possa assumere un rilievo sostitutivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".