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REQUISITI GENERALI: e' ammessa la dichiarazione generica (se la lex specialis non dispone altro) ma e' obbligatorio indicare il nome dei soggetti per cui si autocertifica

28/04/2014

Consiglio Stato, III°, 7/4/2014, n. 1634 e 1636 pubblicato anche su www.appaltiesanita.it

In assenza di una prescrizione piu' rigorosa, contenuta nel Bando o nel Capitolato speciale, il concorrente ad una procedura ad evidenza pubblica può attestare il possesso dei requisiti d'ordine generale ai sensi dell'art. 38, comma 2° D.Lgs.n. 163/2006 anche attraverso una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.n. 445/2000 “complessiva”, ovvero senza l'obbligo di specificare ogni previsione contenuta nell'art. 38, comma 1°.

Pertanto non può legittimarsi l'esclusione di una società, aggiudicataria provvisoria di una pubblica gara, per il solo fatto di aver rilasciato una dichiarazione ex art. 38 priva dell'elencazione di tutte le casistiche di cui al comma 1° (nello specifico la Dichiarazione disabili).

Da quanto sopraddetto potrebbe risultare contraddittoria la decisione, assunta in pari data dalla stessa sezione del Consiglio di Stato, che ha invece sanzionato la concorrente che invece non aveva, nella propria dichiarazione ex art. 38, indicato l'elenco dei soggetti per cui rilasciava la dichiarazione di cui alle lett. b), c) del comma 1°.

Come noto, il possesso dei cd. “requisiti di moralità” dev'essere rilasciato da ciascuno dei soggetti indicati (Legale/i Rappresentante/i e Direttore Tecnico) ma con l'obbligo, per la P.A. appaltante, di accettare anche dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in cui un soggetto autocertifica stati, qualità personali o fatti relativi a terzi; tuttavia, perchè sia possibile ciò, la dichiarazione del terzo, sostitutiva di quella personale del diretto interessato, deve espressamente indicare il nominativo di colui per il quale viene rilasciata, per far assumere al dichiarante la responsabilità (penale) circa la veridicità dei dati attestati.

Ciò posto, quindi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui un soggetto attesta che tutti i legali rappresentanti della concorrente risultano in possesso dei requisiti d'ordine generale, senza tuttavia l'indicazione nominativa di detti soggetti, risulta priva di qualsivoglia validità, in quanto del tutto astratta e generica; il dichiarante infatti, ove non si riferisca a sé stesso, deve obbligatoriamente identificare – nominativamente - il soggetto a cui sono riferiti gli stati, i fatti o le qualità personali che intende autocertificare.

Una dichiarazione generica (cioè priva d'indicazione nominativa) non può quindi che comportare l'esclusione dalla gara.