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REQUISITI AGGIUNTIVI: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita nella determinazione di requisiti aggiuntivi richiesti ai fini partecipativi
TAR CAMPANIA, I°, 6/2/2013 n. 750
Si segnala la sentenza del Tar Campania che ha dichiarato l’illegittimità della clausola del capitolato speciale d'appalto per la fornitura di dispositivi medici per procedure chirurgiche in quanto limitava la partecipazione alle sole imprese in grado di fornire almeno 16 dei 18 lotti (protocolli) in gara, oltre che il 100% dei prodotti indicati in ciascuno di detti protocolli; secondo il TAR, infatti, la disciplina speciale ben può richiedere requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’appalto e, comunque, non introducano indebite discriminazioni nell’accesso alla procedura di gara, In questo caso, invece, la clausola apposta dall'Amministrazione Sanitaria risultava illegittima in quanto, considerata da un lato l’”eterogeneità merceologica” dei dispositivi medici contenuti nei singoli lotti, dall'altro l'obbligo imposto di dover fornire “tutti” i prodotti contenuti in ogni singolo lotto, detta clausola così formulata non poteva che limitare l'accesso alle sole poche aziende del settore in grado di commercializzare contestualmente quasi tutta l’ampia rosa dei dispositivi medici richiesti in gara.