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Irregolarità fiscale e gara d'appalto: conta la certificazione più recente
Aeroporti di Roma S.p.A. ha indetto una gara per la manutenzione degli impianti antincendio del sedime aeroportuale di Fiumicino.
La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione davanti al TAR Lazio sostenendo che l'aggiudicataria avesse falsamente dichiarato nel DGUE la propria regolarità fiscale. A supporto di questa tesi, la ricorrente ha fatto leva su una certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Roma dalla quale emergevano due gravi violazioni non definitivamente accertate, relative ad accertamenti notificati nel 2016 per i periodi d'imposta 2008 e 2009. Da tutto ciò, secondo la ricorrente, sarebbe dovuto derivare l’esclusione dell'aggiudicataria.
Senonché, il TAR ha respinto il ricorso e la seconda classificata ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, articolando ben nove motivi di gravame incentrati sull'asserita illegittimità dell'aggiudicazione, sul presunto superamento dei limiti della giurisdizione da parte del giudice di prime cure e su vizi di istruttoria e motivazione.
Con la sentenza oggi in commento il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto l'appello in tutte le sue articolazioni, confermando la sentenza del TAR.
Il punto centrale della vicenda è la coesistenza di due certificazioni tra loro contraddittorie, entrambe provenienti dall'Agenzia delle Entrate ma da sedi territoriali diverse. Da un lato, la sede di Roma aveva segnalato irregolarità fiscali risalenti a oltre un decennio prima. Dall'altro, la sede di Bari aveva rilasciato in data 11 dicembre 2024 — con validità fino all'11 giugno 2025, coprendo quindi l'intera procedura di gara — un'attestazione che escludeva qualsiasi pendenza fiscale, sia definitivamente sia non definitivamente accertata.
Il Consiglio di Stato adotta una soluzione netta: in presenza di due atti a contenuto difforme provenienti dalla stessa Amministrazione, prevale quello più recente, perché esprime una situazione più aggiornata. La causa del disallineamento — verosimilmente un problema di sincronizzazione tra i sistemi informativi dell'Agenzia — è irrilevante ai fini del giudizio sulla legittimità dell'aggiudicazione.
La certificazione più recente gode di fede privilegiata in quanto atto proveniente da una pubblica amministrazione, ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi ulteriore accertamento. La Stazione Appaltante ha quindi correttamente fatto affidamento su di essa per procedere all'aggiudicazione.
Su un altro fronte, il Collegio chiarisce che l'aggiudicataria non era tenuta a proporre ricorso incidentale per contrastare la certificazione di Roma: disponendo già di un'attestazione favorevole e di tenore contrario, aveva tutto il diritto di limitarsi a produrla nell'ambito della propria difesa, senza dover impugnare in via autonoma una determinazione favorevole a sé stessa.
Viene anche respinta la censura relativa all'inversione procedimentale: anche a voler esaminare prima l'idoneità degli offerenti e poi le offerte, il risultato sarebbe stato identico, perché l'aggiudicataria era in possesso di una certificazione valida che attestava la piena regolarità fiscale.
Quanto, infine, alla lamentata violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato è categorico: il TAR non si è sostituito alla Stazione Appaltante nella valutazione della situazione tributaria dell'aggiudicataria, ma si è limitato a verificare la legittimità dell'atto di aggiudicazione rispetto all'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
Ecco allora che diventa fondamentale per l’operatore:
- Richiedere il certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate competente per territorio con anticipo sufficiente rispetto alla scadenza dell'offerta, verificando che la sua validità copra l'intera procedura di gara fino alla fase di verifica dei requisiti.
- Conservare il certificato e produrlo tempestivamente in fase di verifica: una certificazione recente e valida è la difesa più efficace contro eventuali contestazioni sulla regolarità fiscale, anche quando esistano segnalazioni di irregolarità risalenti provenienti da altri uffici.
- In caso di pendenze fiscali pregresse, verificare se esistano attestazioni più aggiornate che le superino: la sentenza conferma che una certificazione recente di regolarità prevale su segnalazioni datate, indipendentemente dalla causa del disallineamento.
- Compilare il DGUE in coerenza con le certificazioni in proprio possesso: la dichiarazione di regolarità è supportata — e, se necessario, difesa — dalla certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, non da una valutazione autonoma del concorrente.
Mentre per le Stazioni Appaltanti, in presenza di due certificazioni contraddittorie, la regola è chiara: si dà prevalenza a quella più recente, senza necessità istruttorie aggiuntive, poiché l'atto amministrativo gode di fede privilegiata.
In definitiva, la sentenza ricorda a tutti gli operatori economici che la miglior tutela in gara si costruisce prima ancora di presentare l'offerta perché una certificazione fiscale aggiornata, valida per l'intera durata della procedura, vale più di qualsiasi difesa successiva.