È del 30 ottobre scorso l’aggiornamento del Regolamento Digital Chart.
Un Regolamento emanato dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che, insieme al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (CACC), costituisce importante fonte regolatoria della materia pubblicitaria.
Più esattamente, il Regolamento Digital Chart si occupa di disciplinare la comunicazione commerciale svolta a mezzo internet, fornendo specifiche regole in ambito di influencer marketing (la prima versione del Regolamento risaliva all’anno 2016, poi revisionata nel giugno 2023. Sul punto si veda il precedente contributo).
L’ambito dell’influencer marketing è infatti in costante evoluzione e, come tale, richiede pronta regolamentazione a garanzia dei principi di trasparenza e riconoscibilità della pubblicità, prima ancora che della sua correttezza.
Basti, a tal proposito, ricordare come quest’anno l’AGCOM abbia emanato le Linee Guida sull’influencer marketing fissando le basi per una organica regolamentazione. In tale contesto, il Regolamento, con il suo utile taglio pratico, individua le caratteristiche che ogni pubblicità svolta dagli influencer (reali o virtuali) deve possedere.
Entrando più nel dettaglio della novella regolamentare è possibile evidenziare i principali cambiamenti da ultimo intervenuti con la seguente tabella.
Categoria |
Novità introdotte |
Descrizione |
Art. 1
Endorsment: rapporto di committenza tra brand e influencer |
Requisiti ulteriori di riconoscibilità: caratteristiche grafiche degli hashtag |
Il contenuto commerciale deve essere immediatamente riconoscibile attraverso l’uso di determinati hashtag (#adv; #sponsorizzato da…, ecc.). Tali diciture devono essere di agevole leggibilità non solo per il loro posizionamento ma anche nel contesto grafico in cui rilevano:
- scelta dei colori a contrasto rispetto allo sfondo
- dimensione dei caratteri
- permanenza del disclaimer in sovraimpressione (in caso di video)
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Estensione del campo di applicazione: i “contenuti audio” |
I contenuti audio, come i podcast, entrano a far parte del Regolamento con proprie regole di riconoscibilità del loro contenuto commerciale. I contenuti audio devono:
- recare l’indicazione della loro natura commerciale – secondo le regole già note – all’interno del testo in descrizione;
- essere preceduti dall’indicazione a voce circa la promozionalità del contenuto che verrà successivamente proposto.
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Art. 2
“Tool" |
Strumenti delle piattaforme social |
Quando una piattaforma di condivisione video o un social media consenta l’uso di strumenti idonei a rendere palese la finalità promozionale del contenuto (es. su Instagram o YouTube l'indicazione della sponsorizzazione è integrata nei tool stessi), non è necessario l’inserimento di ulteriori diciture (es. hashtag).
Ciò a condizione che gli strumenti messi a disposizione dalle suddette piattaforme sia conforme al regolamento, garantendo immediata visibilità alla natura sponsorizzata del contenuto. |
Art. 3
Invio di prodotti/inviti ad eventi/fruizione di servizi
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Categoria di prodotti inviati occasionalmente |
Nella precedente versione del Regolamento, i disclaimer “inviato da…”; “gifted by”; ecc. erano previsti solo in caso di invio all’influencer di prodotti gratuiti, nell’ambito della pubblicizzazione degli stessi.
La nuova versione del Regolamento estende l’obbligo di inserimento dei suddetti disclaimer anche al caso di pubblicizzazione di prodotti ricevuti dall’influencer ad un “prezzo di favore”.
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Requisiti di riconoscibilità degli inviti ad eventi |
Anche in assenza di un rapporto di committenza tra inserzionista e influencer, gli obblighi di trasparenza si estendono anche agli inviti/partecipazioni ad eventi o alla fruizione di servizi da parte del brand. In tal caso, la comunicazione dovrà riportare disclaimer diciture come “invitato/a da…brand”
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Art. 4
Codici sconto, affiliate marketing
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Obbligo di più hashtag |
Per le attività di affiliate marketing, tramite le quali l’influencer riceve commissioni o altri vantaggi a fronte del raggiungimento di un determinato risultato, si dovranno indicare cumulativamente i seguenti hashtag:
- “link affiliato + brand” o “affiliate link + brand”
- diciture di cui all’art. 1 (es. “adv”; “promosso da…”, ecc.)
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Art. 5
Autopromozione
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Esenzione dall’obbligo di hashtag per autopromozione diretta |
Non è necessario che l’influencer inserisca alcuna avvertenza quando la promozione riguardi prodotti o servizi con marchio coincidente con il proprio nome, poiché in tal caso risulta chiara e diretta la riconducibilità del prodotto o servizio all’influencer stesso. Tuttavia, quando siano utilizzati altri marchi tornerà a vigere l’obbligo di conformità alle regole standard di riconoscibilità della pubblicità, ai sensi dell’art. 1.
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Le novità introdotte dal Regolamento a distanza di poco più di un anno dalla precedente modifica certificano la rapidità con la quale si evolvono le modalità d’uso dei social e dei canali di condivisione audio e video.
Per tale ragione è opportuna la realizzazione di un apposito codice di condotta (già in cantiere), che ci si aspetta raccogliere un insieme di regole precise e flessibili (nel senso di adattabili sia a contesti esistenti che a quelli prevedibili e non) che possano indirizzare al meglio al corretto svolgimento della pubblicità, come espressione della libera concorrenza ma pur sempre a tutela del consumatore.