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REGOLAMENTO CE N. 864/2007
Obbligazioni Extracontrattuali
Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11
luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (
Roma II )
Il Regolamento cosidetto Roma II, che entrera in vigore in data 11 gennaio 2009, stabilisce i criteri di individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali sorte nei rapporti tra privati all'interno dell'Unione Europea. Rientrano nel concetto di obbligazioni extracontrattuali, fra le altre, alcune fattispecie di particolare importanza per le imprese:
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responsabilita per danni da prodotto difettoso
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violazione di diritti di proprieta industriale ed intellettuale culpa in contrahendo (ovvero, la responsabilita che puo nascere nell'ambito delle trattative pre-contrattuali, ad esempio dalla violazione di doveri di informazione oppure dall'interruzione delle trattative medesime)
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concorrenza sleale. Il provvedimento in questione integra la precedente Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, come questa, ha l'obiettivo di stabilire criteri uniformi per designare la legge nazionale applicabile ad un rapporto giuridico internazionale, quale che sia il giudice adito. Questi i criteri per determinare della legge applicabile, istituiti dal Regolamento 864/07:
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il criterio generale per le obbligazioni da fatto illecito e dato dall'applicazione della legge dello Stato in cui il danno diretto si e verificato
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per la responsabilita da prodotto difettoso, si applichera la legge del Paese di residenza abituale del danneggiato, se in tale Paese il prodotto e stato commercializzato, altrimenti soccorreranno altri criteri
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in tema di concorrenza sleale, sara applicabile in linea di principio la legge del territorio in cui sono stati pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza oppure gli interessi collettivi dei consumatori
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in caso di violazione di diritti di proprieta industriale/intellettuale, si applica la legge del Paese per cui la protezione e stata richiesta (altri criteri sono previsti in caso di diritti di proprieta industriale ad estensione comunitaria)
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relativamente alla culpa in contrahendo, sara applicabile la legge che avrebbe dovuto regolare il contratto alla conclusione del quale le trattative erano finalizzate .E tuttavia possibile scegliere la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, sia con accordo posteriore al verificarsi del fatto lesivo, sia anche con accordo anteriore, purche tutte le parti interessate esercitino un'attivita commerciale.