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RECUPERO CREDITI P.A. esecutivi i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di aziende sanitarie anche se di regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari
Consiglio Stato, III° 6/11/2013, n. 5310
Consiglio Stato, III° 6/11/2013, n. 5324
News pubblicata anche su Appalti&Sanità.
Il Consiglio di Stato ha assunte due pronunce del medesimo tenore nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che si erano difese relativamente alla richiesta di pagamento di somme di denaro.
Due ricorrenti infatti, lamentando il mancato integrale versamento di somme dovute dalle surrichiamate AA.SS., avevano chiesto ed ottenuto dei decreti ingiuntivi, non opposti e quindi divenuti esecutivi ed in forza dei quali avevano agito in ottemperanza avanti il TAR Lombardia; in entrambi i casi detto Tribunale aveva accertato come le Aziende sanitarie, entrambe calabresi, non avrebbero potuto essere oggetto di azioni esecutive in quanto appartenenti ad una regione sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi della L.n. 220/2010, ma come tuttavia, non avendo tali amministrazioni sanitarie proceduto alla ricognizione dei debiti (obbligatoriamente prevista dalla legge), da detta mancanza doveva conseguentemente derivare l'inoperatività di tale divieto.
Il TAR Lombardia pertanto aveva nominato, in entrambi i casi, quali Commissari ad acta i rispettivi Prefetti (di Cosenza e di Crotone), decisione a cui si erano opposte le Aziende Sanitarie con i rispettivi appelli, che tuttavia il Consiglio di Stato ha rigettato argomentando come la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2013 (su questa Rivista 17/7/2013) abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51° della L.n. 220/2010 – che, prorogando di anno in anno la sospensione della tutela esecutiva nei confronti delle Amministrazioni delle regioni sottoposte a piani di rientro sanitario, di fatto vanificava gli effetti della tutela giurisdizionale, così violando l'art. 111 Cost. nonché l'art. 24 in ragione della palese disparità di trattamento (fra i creditori di aziende poste nelle regioni sottoposte a detti piani di rientro, rispetto invece ai creditori di aziende sanitarie poste nelle altre regioni).
In conseguenza di ciò i procedimenti d'ottemperanza venivano confermati e, con detti, le relative nomine dei Commissari ad acta, i quali pertanto dovranno obbligare le Aziende Sanitarie, anche in una regione sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, a pagare ugualmente i loro debiti pregressi.