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Nuove misure di tutela nei confronti dei lavoratori esercenti professioni sanitarie: un ampliamento delle responsabilità del datore di lavoro?

30/09/2020

La nuova legge 113/2020 pubblicata pochi giorni fa in G.U. ha introdotto – in ambito penale – una tutela rafforzata degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (così come definiti dalla Legge Lorenzin n. 3/2018) nell'esercizio delle loro funzioni.

Al fine di prevenire episodi di violenza ai danni dei soggetti indicati, il legislatore ha difatti introdotto modifiche al codice penale di tutto rilievo, prevedendo non solo la procedibilità d’ufficio in caso di percosse o lesioni entro i venti giorni di prognosi e l’introduzione di una specifica aggravante (art. 61, 11 octies c.p.) in caso di reati  commessi con violenza o minaccia contro esercenti le professioni sanitarie e socio – sanitarie, ma altresì estendendo il severo trattamento sanzionatorio dell’art. 583-quater c.p. (originariamente riguardante il p.u. in servizio di ordine pubblico in manifestazioni sportive) in caso di lesioni gravi (dai 4 ai 10 anni di reclusione) e gravissime (dagli 8 ai 12 anni di reclusione) cagionate in ambito sanitario.

La portata dirompente della novella legislativa si ravvisa, tuttavia, non solo nell’inasprimento della sanzione penale in caso di aggressioni all’integrità psico-fisica dei sanitari e degli esercenti le professioni socio - sanitarie, ma altresì nella possibilità di un ampliamento della sfera di responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008.

L’art. 2 della legge 113, difatti, ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie presso il Ministero della Salute con l’obiettivo di monitorare gli episodi di violenza (e gli eventi sentinella che li scaturiscono) commessi in danno dei sanitari, promuovere lo studio e l’analisi dei dati al fine di ridurre i fattori di rischio e monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (anche mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza).

Una nuova valutazione dei rischi si prospetta, pertanto, per i datori di lavoro che dovranno ampliare il proprio spettro di analisi. Ai fattori di rischio tipici della professione sanitaria e socio – sanitaria, difatti, si affiancheranno “situazioni di pericolo” atipiche connesse all’(imprevedibile) contegno di terzi, che determineranno l’adozione di nuove (e complesse) misure di prevenzione e protezione.

Ci lasciamo con un interrogativo. E se l’aggressione del sanitario dovesse avvenire in assenza di validi ed efficaci protocolli operativi, alla responsabilità penale del soggetto agente si aggiungerà quella del datore di lavoro?