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Quando l’amministrazione già impegnata con un O.E., può aderire ad altra convenzione per la fornitura dei medesimi beni e servizi
Una concorrente s’era aggiudicata la fornitura in service di piattaforme analitiche occorrenti ad alcuni laboratori delle ASL Toscana. Il contratto stipulato aveva durata quinquennale e alla scadenza le ASL interessate manifestavano la volontà di rinnovare il rapporto per l’intero periodo consentito (48 mesi).
Nel frattempo però una delle ASL cha avevano appena rinnovato, decideva altresì di aderire ad una convenzione ESTAR avente ad oggetto il medesimo service però con altro Operatore Economico.
Pertanto la prima società contestava la scelta dell’ASL di aderire a tale convenzione e richiedeva giudizialmente l’annullamento del provvedimento d’adesione, ritenendo necessario preliminarmente un confronto concorrenziale tra le due società o quantomeno una nuova gara pubblica per l’acquisto dei medesimi beni e servizi.
Il Collegio toscano, chiamato a dirimere la questione, ha tuttavia ritenuto corretta la decisione dell’ASL di aderire alla nuova convenzione.
Innanzitutto, si avvedevano i Giudici come l’ASL, nell'esercizio legittimo dei propri poteri discrezionali, avesse valutato le due possibili soluzioni (rimanere legati al “vecchio” contratto oppure aderire alla nuova convenzione), e a seguito di un'approfondita istruttoria, avesse poi individuato la soluzione più idonea alle proprie esigenze.
Inoltre, dice il Collegio, la Convenzione indetta dall’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana, era nei fatti assimilabile ad un accordo quadro il quale a sua volta era già stato oggetto di confronto concorrenziale.
Sotto questo profilo, pertanto, poteva affermarsi che l’adesione da parte dell’Azienda Sanitaria era avvenuta nel rispetto dei generali principi di concorrenza, par condicio e trasparenza, poiché l’affidamento della fornitura era stato regolarmente sottoposto, a monte, al necessario confronto tra gli operatori economici di settore.
La società ricorrente, inoltre, comparando l’oggetto della “nuova” convenzione riteneva la fornitura ed il servizio assolutamente assimilabili a quello già in essere presso l’ASL e dunque la decisione di quest’ultima d’aderire alla convenzione, altro non era che una modifica delle originarie condizioni di fornitura con il precedente operatore economico.
Nemmeno sotto tale profilo il TAR ha intravisto un valido motivo di doglianza, in quanto a ben vedere l’oggetto della convenzione riguardava molte più apparecchiature.
E comunque, le valutazioni dell’Amministrazione - svolte all’esito di un’attività istruttoria completa ed articolata e confluite in un provvedimento finale ampiamente motivato - non presentavano profili di manifesta illogicità o erroneità, gli unici a poter essere eventualmente sindacati in sede amministrativa, in quanto la ricorrente non poteva sostituirsi ad un giudizio tecnico la cui scelta competeva unicamente alla Amministrazione.
In conclusione, si sottolinea l'ampiezza della discrezionalità amministrativa nella scelta delle soluzioni contrattuali che meglio rispondono alle esigenze organizzative e finanziarie della S.A., che, in assenza di manifesta illogicità o erroneità (ndr. e salvo non costituiscano inadempimento contrattuale nei confronti del precedente operatore economico), non possono essere contestate.