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Quando la certificazione di qualità rilasciata da organismi stranieri rende comunque valida l’offerta
Cons. St., V, 22/07/2021, n. 5513
La seconda classificata nell’ambito di un appalto per il servizio di vigilanza armata e servizi accessori lamentava che la prima classificata avesse prodotto, in sede di offerta, certificazioni da ritenersi non valutabili poiché rilasciate da Enti non accreditati, e in ogni caso estranee e non pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto.
La ricorrente in particolare contestava l’allegazione di una certificazione riguardante la “salute e sicurezza sul lavoro” e una “ambientale”; la prima rilasciata da un Ente di diritto Ceco e la seconda da Ente Svizzero, quali soggetti ritenuti entrambi non accreditati in quanto non registrati presso Accredia (Ente Italiano di Accreditamento).
I Giudici, nel respingere in toto le doglianze della ricorrente, ricordano innanzitutto come le certificazioni di qualità servano a garantire l’affidabilità di una concorrente secondo standard di riferimento, non essendo affatto impedito alla Stazione Appaltante richiedere in sede di gara anche certificazioni apparentemente estranee all’oggetto contrattuale.
L’articolo 95 comma 6 del Codice dei Contratti permette infatti alle Amministrazioni di far rientrare tra i criteri di valutazione anche la qualità che attesti un adeguato standard in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ambientale, che in ogni caso rappresentano interessi generali e pertanto non inconferenti all’appalto.
Quanto alla provenienza delle certificazioni, l’articolo 87 del Codice dei Contratti stabilisce che le Stazioni Appaltanti si riferiscano a sistemi di qualità fondati su norme europee o internazionali, certificati da organismi accreditati anche ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.
Il predetto articolo 87 permette poi l’applicazione del generale principio di equivalenza, che riconosce ai concorrenti la possibilità di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta, pena l’introduzione di una causa d’esclusione in contrasto con la normativa e sproporzionata rispetto alle esigenze della Amministrazione la quale, si ribadisce, deve valutare anche l’affidabilità “qualitativa” del concorrente.
Sulla scorta di tali premesse il Consiglio di Stato ha ritenuto inconferente la mancata registrazione degli Enti certificatori presso Accredia dando giusta rilevanza a quanto prodotto dalla prima classificata. Ciò in quanto sia l’Ente Ceco che quello Svizzero risultavano comunque accreditati presso organismi nazionali o internazionali, ed inoltre sia la Repubblica Ceca che la Svizzera risultano firmatari di accordi multilaterali ai sensi del Regolamento 765/2008, quale specifica disciplina sul sistema di accreditamento che definisce il concetto di organismo deputato a svolgere proprio le attività di accreditamento.