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Quando un’invenzione è brevettabile? Un caso interessante riguardante un dispositivo medico
La Suprema Corte svizzera è stata chiamata a decidere se una determinata innovazione contribuisca o meno a risolvere un problema tecnico e quindi se possa essere definita come “invenzione” e conseguentemente brevettata.
La rivendicazione sorgeva in relazione ad un ventilatore polmonare munito di uno schermo che mostra una forma polmonare progettata al fine di rappresentare in modo animato, con un cambiamento di forma, il mutamento di volume del polmone ventilato ad ogni respiro.
Secondo la Corte la presentazione grafica di come cambia il volume del polmone fornisce informazioni importanti all’operatore sanitario e quindi esegue un compito di carattere tecnico che assiste in modo credibile l’utente in una interazione uomo macchina continua e guidata.
Secondo la Corte la presentazione delle informazioni ha carattere tecnico se il contenuto cognitivo aiuta l’utente nell’esecuzione di un compito.
Da sottolineare che la Corte svizzera ha espressamente richiamato le EPO Guidelines for examination, che testualmente stabiliscono che “a technical effect is considered credibly achieved if the assistance to the user in performing a technical task is objectively, reliably and casualy linked to the feature”.
Si tratta di un approccio interessante, di cui tutte le realtà operanti nel settore dei dispositivi medici dovrebbero tenere conto nel valutare il tipo di tutela di cui le innovazioni tecniche sviluppate possono godere, anche al fine di proteggere gli investimenti in ricerca e sviluppo messi in campo.