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231 e modello organizzativo adeguato: esclusa la responsabilità dell’ente

15/05/2024

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 1070/2024) ha escluso la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente ex D.Lgs. 231/2001.

Le motivazioni della sentenza sono articolate e offrono ampi spunti di riflessioni, anche di carattere pratico, in merito alla costruzione del Modello di Organizzazione e Gestione affinché lo stesso sia considerato adeguato ed efficace e quindi assolva al compito di esimente.

Il metodo

Il reato contestato agli amministratori (apicali) era quello di falso in bilancio; l’analisi del collegio giudicante si è concentrata quindi sulla verifica se il sistema organizzativo messo a punto dalla società fosse o meno idoneo a prevenire tale tipologia di reato in concreto e limitatamente a reati della specie di quello commesso.

Il giudice pertanto non ha testato il modello nella sua totalità e in astratto bensì in relazione alle regole specifiche che risultavano violate e che comportavano il rischio di reiterazione del reato. 

Se proviamo a trasporre lo stesso metodo al momento della costruzione o aggiornamento del modello, è evidente che quello che è richiesto agli enti è una precisa ed attenta analisi del rischio di commissione di ogni singola fattispecie di reato inserita nel catalogo 231 in concreto e aderente alla propria realtà aziendale, con un’individuazione dei processi e delle funzioni coinvolte e la predisposizione di protocolli anch’essi quanto più possibile dettagliati e pertinenti rispetto alla propria organizzazione.

Il sistema delle deleghe e la segregazione delle funzioni

La società coinvolta faceva parte di un gruppo internazionale e il Modello Organizzativo analizzato nella sentenza prevedeva un sistema di deleghe e autorizzazioni dettagliato in un’apposita procedura (Delegation of Authority), in cui era previsto che i responsabili delle funzioni operative concernenti il core business riferivano all’Amministratore delegato (della società italiana), il quale nella sua veste di Country Manager riportava al presidente della Region di riferimento, che a sua volta si interfacciava con il CEO della specifica Line Business, il quale riferiva al CEO di gruppo.

Inoltre, la gestione di alcune attività rilevanti all’interno della società era riservata a soggetti a cui erano attribuiti livelli autorizzativi specifici.

La società si era dotata anche di una policy che fissava i requisiti cui dovevano rispondere determinati contratti con i clienti, ritenuti particolarmente a rischio.

A livello organizzativo il gruppo aveva quindi operato la c.d. “segregazione delle funzioni” e un sistema di riporto dal basso verso l’alto che ha proprio lo scopo di far emergere le criticità e di permettere ai superiori gerarchici di intervenire tempestivamente per arginare fenomeni di mancata aderenza alle procedure o addiritura di aggiramento delle stesse.

Il collegio ha ritenuto tale gestione unitamente alle policy destinate a monitorare i flussi finanziari di per sé idonea a prevenire il rischio di commissione del reato di falso in bilancio.

Le policy

La società si era infatti dotata da anni di specifiche policy in tema di anticorruzione e anti concussione, donazioni a enti di beneficenza e sponsorizzazioni, doni e ospitalità, sviluppo del mercato e incentivi alla vendita, che operavano nei settori nevralgici della società ovvero quelli legati alla circolazione del denaro.

Il management over ride e gli insegnamenti della sentenza della Cassazione ”Impregilo” sulla colpa in organizzazione

Riprendendo i canoni individuati dalla Cassazione n, 23401/2021 in tema di “colpa in organizzazione”, il  Collegio ha concluso ritenendo che nel caso specifico si sia concretizzato un fenomeno che ha visto il management della società aggirare fraudolentemente le regole, le procedure e l’intero sistema organizzativo della società, nonostante lo stesso sistema organizzativo fosse di per sé adeguato ed efficace.

La sentenza ha il pregio di precisare che la condotta definita dalla clausola normativa non può corrispondere alla condotta costitutiva del reato ma deve concretizzarsi in un contegno dell’agente volto ad eludere fraudolentemente il Modello e se il Mog era adeguato ed efficace l’ente deve andare esente da responsabilità.

Il whistleblowing e l’intervento del Management internazionale

Non è irrilevante precisare che l’azione fraudolenta del management nazionale è stata scoperta a seguito di una segnalazione tramite il canale whistleblowing, che svolge anch’esso un compito di presidio fondamentale della correttezza dell’azione dei soggetti coinvolti nel funzionamento dell’ente, come sottolineato dal giudicante nella sentenza in esame in più passaggi.

La segnalazione ha a sua volta portato all’intervento del management internazionale, che grazie al sistema delle deleghe e di attribuzione delle funzioni pocanzi accennato, è potuto intervenire efficacemente con un’indagine interna e la rimozione delle persone ritenute responsabili delle condotte fraudolente.

Il dato fondamentale dell’intera vicenda è poi il fatto che la società - che ha visto i propri soggetti apicali condannati per il reato di falso in bilancio - è stata invece andata esente da responsabilità 231 in quanto il Tribunale di Milano ha ritenuto il Modello organizzativo adottato efficace ed effettivo e quindi idoneo a svolgere la funzione di esimente attribuitagli dal D.Lgs. 231/2001.