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QUALI SONO I LAVORATORI CHE CONTANO AI FINI DEL COMPUTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA IN UNA GARA D'APPALTO?
In una gara per l'affidamento dei servizi di pulizia di un Comune della provincia di Sassari la stazione appaltante procedeva all'esclusione di una delle partecipanti, che si risolveva ad impugnare il provvedimento davanti al TAR lamentando come il Comune avesse erroneamente valutata l'offerta dell'aggiudicataria, che riteneva potersi mantenere invariati i costi relativi agli oneri per la sicurezza anche all'aumentare del numero dei dipendenti impiegati nell'appalto stesso. Il TAR territoriale ha però censurato detta doglianza, ritenendo che la ricorrente non avesse prestato sufficiente attenzione al dettato letterale del D.Lgs. 81/2008; la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, dispone che ai fini della determinazione del numero di lavoratori (da cui il Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi) vadano esclusi i dipendenti assunti “a termine” con motivazioni sostitutive nonché quelli che rendono, nei confronti del datore di lavoro, le c.d. “prestazioni occasionali”. Pertanto, seppure era vero che nel caso in questione l'aggiudicataria avesse formulato un'offerta tecnica indicando un numero di lavoratori ben superiori a quelli presentati dalla società ricorrente, ma lasciando tuttavia invariati i propri oneri per la sicurezza, ciononostante questo era possibile in considerazione della particolare natura dei contratti di quei lavoratori ulteriormente assunti; vero è infatti che, ai fini della sicurezza, nel computo dei lavoratori vadano conteggiati solo quelli stabilmente assunti, senza invece avere alcun riguardo per quelli che, pur essendo alle dipendenze dell'appaltatore, risultino tuttavia assunti con “contratti non stabilizzati” ed, in tal senso, certamente lo sono sia le collaborazioni occasionali che i contratti a termine avente natura sostitutiva. Pertanto si tenga conto, per la partecipazione alle future gare, che gli oneri di sicurezza non devono essere conteggiati per i lavoratori non stabilmente assunti.
TAR SARDEGNA, I°, 27/2/2013, N.164