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QUALI SONO GLI INDICI RILEVATORI DI UN COLLEGAMENTO SOSTANZIALE FRA IMPRESE TALI DA MOTIVARE UN PROVVEDIMENTO D’ESCLUSIONE
La giurisprudenza ritiene si configuri un collegamento sostanziale tra due imprese concorrenti ad una medesima gara, tale da comportare la loro immediata esclusione dalla procedura, in presenza dei seguenti indizi presuntivi: 1) le buste con le offerte e la documentazione risultano consegnate alla stessa ora dello stesso giorno; 2) le buste riportano la medesima etichettatura; 3) identica risulta l'impostazione grafica delle dichiarazioni e della documentazione allegata; 4) vi e coincidenza del numero di fax indicato nelle domande di partecipazione di entrambe le concorrenti; 5) il bollettino di versamento della tassa sulle gare e compilato allo stesso modo ed il pagamento effettuato dallo stesso ufficio postale, nello stesso giorno e con un numero progressivo; 6) entrambe le polizze fideiussorie di cauzione provvisoria risultano rilasciate dalla stessa agenzia. Tenuto conto che l'art 34 D.Lgs. n. 163/2006 prescrive che "le stazioni appaltanti escludono dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi", tale norma non fornisce dunque alcuna analitica elencazione di quali siano detti "elementi univoci", lasciando quindi alla discrezionalita della P.A. appaltante la loro corretta individuazione e valutazione; per poter pertanto procedere all'esclusione la P.A. appaltante deve non solo individuare detti indici di collegamento, ma altresi giudicarli nella loro "valenza complessiva", per poi ricostruire "un contesto fattuale caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti" tale da ingenerare un pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serieta ed indipendenza delle offerte e, di conseguenza, giustificare l'esclusione delle concorrenti "collegate".
[T.A.R. Lombardia, Milano,I°, 10/8/2009, n. 4578]