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PROFESSIONI SANITARIE: Quale futuro per la Commissione esercenti professioni sanitarie

14/04/2015

Articolo pubblicato su Sanità24 - Il sole 24ore

per gentile concessione dell'editore pubblichiamo per esteso l'articolo del 14 Aprile

Tutte sospese d'ufficio e rinviate a nuovo ruolo le decisioni che pendono davanti alla Cassazione relative ai procedimenti disciplinari per medici ed odontoiatri.
Con ordinanza interlocutoria n. 6168 del 26 marzo 2015 la Cassazione ha infatti deciso di sospendere l'emanazione della sentenza relativa ad un direttore sanitario di struttura odontoiatrica, rinviandola a data da destinarsi.
E non si tratta di un caso isolato: in realtà tutti i giudizi pendenti davanti alla Cassazione relativi a sanzioni comminate dalla CCEPS sono già stati sospesi o verranno sospesi nei prossimi mesi.
La decisione è la conseguenza dell'incardinarsi davanti alla Corte Costituzionale di un giudizio di costituzionalità relativo proprio alla corretta composizione della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.
Andiamo con ordine.
Con ordinanza n. 596 e 597 del 2 dicembre 2014 la II sezione della Cassazione Civile (che si occupa dei procedimenti disciplinari) ha sollevato una questioni di costituzionalità in relazione all'art. 17 del D.Lgs.C.p.s. 233/'46 che disciplina la composizione della CEPPS.
Più esattamente la Cassazione, mutando il suo precedente orientamento (Cass Sez un 18 aprile 1988 n. 3032, sez un. 5 giugno 1997 n. 11129, sez un 7 agosto 1998 n.7753 ecc..), ha oggi il sospetto che la norma sopra richiamata violi gli art. 108, 11 e 117 della Costituzione nonché l'art. 6 per 1 della Convenzione dei diritti dell'Uomo: si tratta nello specifico delle norme finalizzate a garantire l'imparzialità, indipendenza e la terzietà degli organi giudicanti a garanzia del diritto di ogni persona ad un giusto processo.
Il dubbio è sorto in relazione ai meccanismi di selezione dei componenti della CEPPS, specie per le nomine dei funzionari del Ministero della Salute.
Infatti la Cassazione dà atto che il Ministero della Salute è sempre, per legge, parte nei procedimenti disciplinari davanti alla CEPPS (art. 54 DPR 221/'50 come modificato); nello stesso tempo lo stesso Ministero è soggetto che nomina parte dei componenti della Commissione (funzionari pubblici del Ministero) (si veda DPCM 23 maggio 2001).
Nello specifico poi la cassazione evidenza che la mancanza di terzietà deriva da tre elementi: la circostanza che la nomina di tali funzionari non è resa oggettiva da criteri predeterminati, che gli stessi continuano a operare per il Ministero anche nel corso del loro mandato come membri di CCEPS e che infine il sopracitato art. 17 permette la riconferma degli stessi funzionari dopo i 4 anni secondo piena discrezionalità del Ministero, esclude in automatico l'indipendenza dei funzionari stessi nell'emanazione del giudizio.
In attesa dunque che la Corte Costituzionale si pronunci, la Cassazione ha deciso di sospendere tutti i giudizi in corso perchè ove la questione di costituzionalità fosse accolta la questione le decisioni della CCEPS verrebbero comunque meno, in quanto emesse da un organo privo in radice dei requisiti di terzietà e imparzialità e, come tale, privo di potere decisionale.
Ora la domanda è: quale atteggiamento deciderà di assumere la CCEPS vista la situazione creatasi? In altre parole: deciderà di continuare ad assumere decisioni (ad esempio confermando sanzioni quali sospensioni o radiazioni) pur sapendo che forse la Corte Costituzionale la dichiarerà priva di poteri?