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Può la struttura sanitaria consentire l’accesso alle cartelle cliniche dei defunti?

03/02/2021

In seguito alla morte di una persona è possibile che un suo erede legittimo che è stato escluso dalla successione manifesti l’interesse ad impugnare il testamento sulla base di una ritenuta incapacità del defunto a disporre del proprio patrimonio ex art. 591 del Codice Civile.

Per dimostrare tale incapacità il parente può decidere di richiedere la cartella clinica del de cuius. Come si devono comportare le strutture sanitarie che ricevono tale richiesta di accesso?

Sul tema della protezione dei dati dei defunti, il Legislatore europeo ha assunto una posizione ben definita escludendo questi dati dall’ambito di applicazione del GDPR (Considerando 27). Il GDPR tutela infatti le persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Quindi, poiché la morte di un individuo determina il venir meno del soggetto tutelato della normativa, non vi è ragione di apprestare una tutela ai dati che lo riguardano.

Tuttavia, prosegue il considerando, gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti nello specifico il trattamento di dati delle persone decedute.

L’Italia ha accolto la possibilità di disporre in materia: all’art. 2-terdecies del “Codice Privacy” novellato è infatti previsto che “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Questa possibilità di esercizio dei diritti privacy comporta di fatto l’estensione anche ai defunti della tutela dei loro dati.

L’art. 2-terdecies prevede anche che l’interessato può vietare l’esercizio dei diritti, incluso quindi il diritto di accesso ai dati, ma tale divieto “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

Vero è che l’art. 92 del Codice autorizza i soggetti diversi dall’interessato a richiedere l’accesso alla cartella clinica solo se documentano la necessità di esercitare un diritto o tutelare un interesse giuridicamente rilevante di pari rango a quella dell’interessato. Ma a ben vedere, questa norma tutela il diritto alla riservatezza dell’interessato che, appartenendo alla categoria dei diritti della personalità, si estingue con la morte del titolare.

Al contrario, dovrà essere consentito l’accesso alla cartella clinica a quei soggetti che debbano far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Nel caso dell’azione di impugnazione del testamento, quindi, i soggetti cui potrà essere riconosciuto un interesse positivo in tal senso sono i soggetti “successibili” e non necessariamente i soli eredi, ossia tutti coloro che abbiano interesse ad impugnare il testamento ai sensi dell’art. 591 c.c., a prescindere dalla fondatezza dell’azione giudiziaria.

In tal senso si era già espresso nel 2012 il Consiglio di Stato con pronuncia n. 3459 del 2012 e questo orientamento è stato nuovamente accolto dal TAR della Regione Puglia che, con sentenza n. 2/2018, ha esplicitamente riconosciuto in capo ad un soggetto successibile ex art. 591 c.c. il diritto di accesso alla cartella clinica di un defunto, in quanto ha riconosciuto in capo alla nipote del de cuius un interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale ad accedere agli atti richiesti perché volto ad ottenere informazioni utili per agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridica.