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PUBBLICITA' SANITARIA: la Cassazione "striglia" nuovamente la Commissione Centrale

13/03/2014

Chi si occupa di pubblicità sanitaria non può non ricordare la “famosa” sentenza del Direttore Sanitario di Vitaldent sospeso per 6 mesi dall’Ordine di La Spezia. Fu il primo caso di assunzione di una sanzione così “pesante” per una questione di pubblicità in ambito sanitario.
Oggi è, per la seconda volta, la Cassazione è intervenuta su questo caso con un’altra decisione destina a far parlare: sentenza 11 marzo 2014 n. 8646
Partiamo dall’inizio.
2009 - Il direttore sanitario della struttura Vitaldent di Genova viene condannato alla sanzione della sospensione di n. 6 mesi dall’esercizio professionale dalla CAO di La Spezia (ove era iscritto) con decisione 1 settembre 2009.
Motivo della decisione l’utilizzo nel messaggio pubblicitario del claims “prima visita gratuita, diagnosi, radiografia e preventivi gratuiti” nonché l’uso del termine “estetica”.
La decisione viene impugnata davanti alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie - CEPPS
2010 - La CCEPS con decisione 10 maggio 2010 n. 20 riduce la pena a n. 5 mesi, ma fonda tale decisione su un argomento diverso: la non applicabilità della liberalizzazione della legge 248/2006 (meglio noto come Decreto Bersani) alle società, cui si continuerebbe ad applicare la legge 175/’92
La decisione viene impugnata in Cassazione.
2012 – la Cassazione emette la famosa sentenza n. 3717 con cui statuisce che la legge 248/2006 si applica a tutti gli operatori in sanità (anche le società), rinviando quindi in Commissione Centrale per l’assunzione di una nuova decisione che tenga conto del principio sancito dalla Cassazione stessa (vale a dire applichi la legge 248/2006 alla pubblicità oggetto di contestazione.
2013 – la CEPPS con decisione 15 gennaio 2013, dopo aver dato atto di assumere la decisione applicando i criteri del Decreto Bersani, confermava i 5 mesi di sospensione motivando (stavolta) nel seguente modo:
….dal tenore della citata disposizione [art. 2 legge 248/2006 n.d.r.] si evince che resta attribuita agli Ordini e Collegi professionali la piena competenza a verificare se la pubblicità è trasparente e veritiera; nel caso di specie l’Ordine di La Spezia, nella sua decisione del 1 settembre 2009 ha effettivamente svolto tale verifica ritenendo le sopra menzionate espressioni non conformi ai dettami delle norme deontologiche…”
In sostanza la CEPPS dice: l’Ordine di La Spezia ha effettivamente verificato che la pubblicità era ingannevole e quindi i confermo la sanzione, limitando la pena
Di nuovo la decisione viene impugnata in Cassazione. E così si arriva alla sentenza di oggi
2014 – La cassazione emette la sentenza 11 marzo 2014 n. 8646 con cui, di nuovo, rigetta la decisione della CEPPS.
La contestazione sollevata questa volta dal ricorrente era la mancata verifica, in concreto, della veridicità o meno della pubblicità da parte della CEPPS.
E la suprema Corte – sulla scia della recentissima Cass 870/204 (stessa Sezione, la 2°) – afferma che

"E’ sufficiente ricordare che la Commissione Centrale avrebbe dovuto giudicare se la pubblicità posta in essere dalle due società delle quale il dott… era direttore sanitario, fosse o meno conforme e veridicità e correttezza sulla base del codice deontologico.
La decisone della CEPPS impugnata avrebbe dovuto effettuare una verifica autonoma, mentre si è limitata ad affermare che la verifica richiesta era stata già effettuata dall’Ordine di La Spezia, nella sua decisione del 1 settembre 2009, senza neppure riportare le motivazioni dell’ordine professionale, che riteneva di condividere e senza individuare quali fossero le norme deontologiche che il dott…. aveva violato…"

In sostanza, secondo la Cassazione, la CEPPS è chiamata a “spiegare” perché ritiene che una pubblicità debba considerarsi ingannevole, indicando anche (come qualsiasi giudice di secondo grado) in quali parti aderisce alle motivazioni di primo grado ed in quali parti invece si discosta, nonché chiarendo quali sono le norme deontologiche e/o legislative che si ritengono violate.
Cioè deve valutare in via autonoma e “motivare” le sue decisioni.
La decisione CEPPS impugnata è stata nuovamente cassata con rinvio per nuovo esame.
Never ending story….