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PS857 - COTTONJOY ACCAPPATOI IN MICROFIBRA

20/11/2008

CASO

Il provvedimento dell'AGCM concerne la condotta posta in essere dalla societa Maricler, consistente nella diffusione di un messaggio pubblicitario volto a promuovere la vendita di un accappatoio denominato Power Microfibre Bathrobe by Cotton Joy.

Nella richiesta d'intervento il segnalante concorrente lamenta che il messaggio pubblicitario in questione sarebbe stato ingannevole, in quanto avrebbe mostrato alcune caratteristiche e proprieta del prodotto in esame che, tuttavia, non erano riscontrabili nella realta.

In particolare, il segnalante affermava che il suddetto messaggio pubblicitario, nonche la scritta riportata sulla confezione del prodotto stesso, lascerebbero intendere che il prodotto in questione sia stato interamente realizzato con un tessuto di microfibra.

In realta, aprendo la confezione del prodotto, l'etichetta interna applicata all'accappatoio (che riportava esclusivamente la dicitura "100% Polyester") evidenziava che lo stesso era e stato realizzato in poliestere, avendo, di conseguenza, una ridotta capacita di assorbimento rispetto ad accappatoi interamente realizzati in microfibre. In particolare, il segnalante affermava che l'accappatoio Cotton Joy non e realizzato in microfibra ma, invece, in un tessuto di composizione mista di microfibra e fibre tradizionali piu precisamente un tessuto composto di circa il 50% di microfibra e di circa il 50% di normali fibre sintetiche.

Proprio in ragione delle diverse possibili caratteristiche, composizioni e destinazioni d'uso che un prodotto in microfibra puo avere, affinche il consumatore possa essere sufficientemente ed

adeguatamente informato relativamente alle proprieta di un prodotto, ed in particolare

relativamente alla composizione del tessuto, appariva necessario che venissero indicate, in modo chiaro ed evidente, le fibre di cui la microfibra e composta.

In altri termini, la generica indicazione di tessuto in microfibra riportata dalla Maricler non fosse sufficiente a far comprendere ad un consumatore medio quale materiale sia stato utilizzato per fabbricare l'accappatoio.

DECISIONNE AGCM

L'AGCM ha ritenuto che, proprio in assenza di una specifica definizione legislativa o regolamentare della definizione di microfibra, ne delle caratteristiche tecniche di tale prodotto, ed altresi in assenza di una prassi univoca e consolidata, il termine microfibra, utilizzato senza essere associato ad una delle denominazione delle fibre indicate nell'allegato I del succitato decreto, non si possa ritenere esaustivo e sufficiente.

È ormai consolidato l'orientamento dell'Autorita secondo il quale il messaggio pubblicitario deve dare delle avvertenze che in qualche modo limitino le aspettative suscitate con il claim principale, un rilievo ed un posizionamento nel contesto complessivo della comunicazione, tali da rendere ragionevolmente certo che il pubblico le percepisca e le valuti.

Pertanto l'AGCM ha ritenuto che il messaggio pubblicitario relativo all'accappatoio denominato Power Microfibre Bathrobe by Cotton Joy configura una pratica commerciale sleale e risulta altresi scorretta ai sensi dell'articolo 20, 21 e 22 del Codice in quanto idonea a falsare il

comportamento del consumatore medio cui esso e rivolto.

In particolare, la pratica risulta ingannevole in quanto viola:

  • l'articolo 21 del Codice del onsumo, in quanto, nella sua presentazione complessiva, e idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle caratteristiche e alla reale composizione del prodotto pubblicizzato, ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
  • l'articolo 22 del Codice nella misura in cui omette informazioni rilevanti, in quanto ricadono su una caratteristica essenziale del prodotto ossia la composizione, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. SANZIONE

sanzione pecuniaria nella misura di 75.000 (settantacinquemila euro).