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Proposte dell’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato nella Sanita
AS988 – Proposte AGCM di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 , pubb. 2.10.2012
Nell’ambito del suo potere di segnalazione al governo per la stesura delle Legge Concorrenza 2012 l’AGCM in relazione alla sanità ha inviato le seguenti proposte operative. • Al fine di consentire una maggiore libertà di accesso degli operatori privati all’erogazione di prestazioni sanitarie che non gravano sull’erario pubblico, appare opportuno introdurre a livello nazionale una norma di principio che consenta la realizzazione e l’esercizio di strutture sanitarie non convenzionate con il SSN a prescindere dalla verifica del fabbisogno di servizi sanitari, come attualmente previsto dall’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/92, né tanto meno della compatibilità finanziaria. • Al fine di far venir meno gli aspetti discriminatori a danno delle imprese private che discendono dall’attuale configurazione del sistema di accreditamento, si ritiene necessario abrogare il comma 7 dell’articolo 8-quater, del d.lgs. n. 502/92, che prevede il regime dell’accreditamento “in via provvisoria”, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. • Al fine di garantire che il sistema di convenzionamento delle imprese private operi su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, sarebbe necessario inserire nel testo inserire nell’articolo 8-quinquies la previsione di selezioni periodiche regionali, adeguatamente pubblicizzate, delle strutture da convenzionare, nonché meccanismi di verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati. • Onde favorire la scelta del luogo di cura da parte degli utenti, si rende necessario introdurre nel d. lgs. n. 502/92 un obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali, dei bilanci economici, dei dati relativi agli aspetti qualitativi del servizio e dell’attività medica svolta dalle strutture sanitarie pubbliche e private. • Al fine di evitare distorsioni idonee a sovrastimare il livello del costo standard, ossia il parametro che dovrebbe guidare la convergenza dei costi di approvvigionamento del servizio sanitario a livelli di efficienza, si rende necessaria una modifica della legge 135/2012 – c.d. spendig review nella parte in cui prevede l’obbligo di rinegoziazione dei contratti di fornitura riguardanti il settore sanitario, rimuovendo la limitazione di tale obbligo ai soli contratti che eccedono il 20% del prezzo di riferimento.