Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
PROFILI DI RESPONSABILITA DEL DISTRIBUTORE
cass 15670 del 2008
La sentenza sancisce che chi produce e commercia in prodotti alimentari non e tenuto a sottoporre ad indagini analitiche i prodotti, confezionati ed imballati con etichettatura, acquistati da un altro esercente ed utilizzati per confezionare la merce posta in vendita.
La decisione riguarda il titolare di una ditta condannato dalla Corte dappello di Messina alla pena di euro 25,000,00 di ammenda per aver posto in vendita una partita di pomodori secchi - sotto vetro - contenenti la sostanza colorante Sudan 1, il cui uso e vietato in sostanze alimentari.
I giudici del merito, infatti, avevano affermato la responsabilita dellimputato ex articolo 5, lettera g, legge 283/62 perche dagli accertamenti era emerso che i vasetti di pomodoro secco erano stati preparati con laggiunta di peperoncini trattati con la sostanza colorante vietata.
Ma i peperoncini, in realta, erano stati spediti dalla ditta venditrice gia confezionati e muniti di etichetta, nella quale risultava omesso ogni riferimento allimpiego del Sudan 1.
Cosi la terza sezione penale di piazza Cavour - con la sentenza in esame - ha affermato che nella condotta del ricorrente non e ravvisabile alcuna colpa dovendosi, al contrario, evidenziare che limputato ha adottato le normali misure di diligenza, prudenza e perizia che lesercente attivita di commercio di prodotti alimentari deve ragionevolmente porre in atto. Limputato, ha concluso la Cassazione, non era di certo tenuto come aveva asserito il giudice di merito a sottoporre ad indagini analitiche i prodotti, confezionati ed imballati con etichettatura, acquistati da altro esercente.