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PRODOTTI CINESI quando e possibile impedire la partecipazione di concorrenti che offrono prodotti stranieri

18/06/2015

Cons. Stato, V°, 8/6/2015, n. 2800

In un appalto per la fornitura di materiale acquedottistico è stata sollevata la questione circa la legittimità della partecipazione di una concorrente che offriva il 100% dei prodotti originari della Cina ed il TAR Napoli ha escluso detta partecipante in forza di quanto disposto dall'art. 234 D.Lgs.n. 163/2006, secondo cui le offerte contenenti prodotti derivanti da paesi terzi alla Comunità Europea - e con cui non risultano sottoscritti accordi multilaterali o bilaterali - devono prevedere l'incidenza di detti prodotti “stranieri” non superiore al 50% del valore complessivo dei componenti di detta offerta, in caso contrario dovendo disporsi la non ammissione alla procedura di gara.

La ratio di detto art. 234 è evidentemente quella di garantire che l’apertura del mercato degli appalti comunitari ai Paesi terzi avvenga nel rispetto delle condizioni di reciprocità e considerato come la Repubblica Popolare Cinese abbia aderito al W.T.O. (“World Trade Organization”) nel 2001, mentre non ha mai sottoscritto l'Accordo sugli appalti pubblici (G.P.A. - “General Procurement Agreement”), né risulta abbia mai sottoscritto alcun accordo bilaterale con l'Italia, la partecipazione ad un gara tramite l'offerta del 100% di prodotti provenienti dalla Cina non può che comportare l'immediata esclusione, come confermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento.

Occorre tuttavia sottolineare come l'art. 234 D.Lgs.n. 163/2006 valga solo per i cd. “settori speciali”, mentre per gli appalti indetti in quelli “ordinari” si rinviene solo una disposizione analoga, che tuttavia non solo può trovare la sua applicazione qualora venga espressamente richiamata nella lex specialis di gara ma, vieppiu'', rappresenta al massimo un criterio di maggior valutazione di un'offerta e non, come nel caso dei settori speciali, un requisito d'ammissione.

Ci si riferisce all'art. 83, lett. n) Codice appalti che, all'esito della (recentissima) modifica introdotta dalla L.n. 80/2014 prevede - fra i possibili criteri di maggior valutazione di un'offerta - anche la cd. “origine produttiva” di un prodotto, consentendo in tal modo alle Amministrazioni procedenti di poter “preferire” un prodotto proveniente da un Paese rispetto ad un altro, il tutto (ovviamente) sempre nei limiti della correttezza e proporzionalità nonché all'interno del range di punteggio assegnato al profilo qualitativo delle proposte di gara.

In ogni caso una bella differenza rispetto agli appalti nei settori speciali !!!