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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ORDINISTICI – OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

27/01/2007

La sentenza riveste massima importanza. La Cassazione a Sezioni Unite infatti ha stabilito chealla luce delle modificazioni di cui all'art. 1 della legge 97/2001 il procedimento disciplinare ordinistico (nel caso si trattava di un avvocato ma il principio e valido anche per le altre professioni) deve essere sospeso in attesa della decisione penale.

L'art. 1 della legge 97/2001, ampliando la portata dell'art. 653 c.p.c.ha stabilito che la valenza della sentenza penale nel procedimento disciplinare.

Piu esattamente:

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia ove accerti:

  • che il fatto non sussiste (oppure)
  • che il fatto non costituisce illecito penale (oppure)
  • che l'imputato non lo ha commesso La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato ove accerti:

  • la sussistenza del fatto;

  • la sua illiceita penale
  • l'affermazione che l'imputato lo ha commesso L'ampia portata dell'efficaciadel procedimento penale in quello disciplinare impone sempre , secondo la Cassazione a Sezione Unite, la sospensione del procedimento disciplinareai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Resta ferma per giurisprudenza pacifica la valutazione deontologica di quanto accertato in sede penale.