Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ORDINISTICI – OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
La sentenza riveste massima importanza. La Cassazione a Sezioni Unite infatti ha stabilito chealla luce delle modificazioni di cui all'art. 1 della legge 97/2001 il procedimento disciplinare ordinistico (nel caso si trattava di un avvocato ma il principio e valido anche per le altre professioni) deve essere sospeso in attesa della decisione penale.
L'art. 1 della legge 97/2001, ampliando la portata dell'art. 653 c.p.c.ha stabilito che la valenza della sentenza penale nel procedimento disciplinare.
Piu esattamente:
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia ove accerti:
- che il fatto non sussiste (oppure)
- che il fatto non costituisce illecito penale (oppure)
-
che l'imputato non lo ha commesso La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato ove accerti:
-
la sussistenza del fatto;
- la sua illiceita penale
- l'affermazione che l'imputato lo ha commesso L'ampia portata dell'efficaciadel procedimento penale in quello disciplinare impone sempre , secondo la Cassazione a Sezione Unite, la sospensione del procedimento disciplinareai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Resta ferma per giurisprudenza pacifica la valutazione deontologica di quanto accertato in sede penale.