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PRIVACY DEL LAVORATORE VS CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO

28/01/2016

Come noto la recente riforma del lavoro che va sotto il nome di “Jobs Act” ha inciso profondamente sul contenuto dello Statuto dei lavoratori. Sembrerebbero dunque mutare (e non poco) le possibilità per il datore di lavoro di impiegare a qualsiasi fine le informazioni acquisite attraverso controlli a distanza dei propri lavoratori. Ma è proprio così?

L'articolo 23 del Dl.Lgs 151/2015 attua la delega contenuta nella lettera f) del comma 7 dell'articolo unico della L. 183/2014 consentendo nei fatti una maggiore libertà di azione in capo all'imprenditore.

Viene in primis dettata la nuova disciplina in materia di installazione ed utilizzo di impianti audio-visivi e strumenti controllo. Tutte apparecchiature che potenzialmente permettono un controllo a distanza. Ma di quali tipologie di impianti si parla?

1) Impianti audio-visivi.

2) Elaboratori elettronici e personal computer. In particolare tracciabilità dell'utilizzo di accesso a internet (es. installazione dal parte del datore di lavoro di programmi che consentono di esaminare la cronologia dei siti visitati), utilizzo della posta elettronica (es. programmi che consentono un monitoraggio completo della corrispondenza proveniente o destinata all'account aziendale), tracciatura dei files utilizzati (attività datoriale potenzialmente lesiva in quanto volti ad installare programmi idonei a conservare traccia immodificabile dei files creati, salvati, modificati o semplicemente letti dal lavoratore).

3) Impianti telefonici. In particolare parliamo di sistemi volti a consentire la registrazione dell'orario e data delle telefonate effettuate, la durata e l'identificazione del numero chiamato.

4) Apparecchiature di controllo. Apparecchi Kienzle (in grado di monitorare il funzionamento delle macchine usate dai lavoratori), badge di riconoscimento e di ingresso.

5) Localizzatori satellitari GPS (incluso lo smartphone dotato di localizzatore).

6) AVM (sistema che consente di monitorare posizione, velocità, diagnostica etc. del veicolo in utilizzo al lavoratore).

Ovviamente i controlli debbono avere come giustificativo esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e/o tutela del patrimonio aziendale. Imprescindibile l'accordo sindacale, ma nel nuovo quadro normativo è prevista una semplificazione – in determinati casi – ove manchi l'accordo sindacale, ovvero la possibilità di una preventiva autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro oppure del Ministero del Lavoro.

Da segnalare a tal proposito la continua attualità di una pronuncia della Cassazione Penale datata 11 giugno 2012 n. 22611 la quale stabilisce come non possa commettere reato quel datore di lavoro che abbia installato telecamere e ai cui dipendenti sia stato fatto firmare un foglio contenete la relativa autorizzazione. In buona sostanza si afferma – per la prima volta – che le tutele dello Statuto dei Lavoratori contro illecite condotte del datore di lavoro NON si attuano pienamente se presente il consenso dei sindacati ma anche quando il medesimo consenso venga prestato direttamente dai lavoratori. Ovviamente il consiglio rimane sempre quello di seguire la procedura ordinaria per non esporsi comunque a comportamenti di dubbia liceità.

Per ogni ulteriore approfondimento sull'argomento, nonché sull'impatto della recente riforma del lavoro, ho il piacere di rimandarvi al convegno organizzato dello Studio Stefanelli per il giorno 19 marzo 2016.

Ogni informazione al riguardo è reperibile qui