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Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso i requisiti minimi sono soggetti a maggior rigore interpretativo
La pronuncia in commento affonda le proprie radici nella procedura aperta indetta dall’Azienda Usl di Bologna per l’affidamento della fornitura di umidificatori preriempiti di acqua sterile per ossigenoterapia per le Aziende Sanitarie in AVEC, il cui esito viene impugnato dalla Ditta non aggiudicataria.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente l’offerta tecnica della competitor avrebbe dovuto essere esclusa perché non idonea a garantire “la possibilità di utilizzo con flussimetri con range di erogazione compreso tra 0 e 15 L/min” richiesta dalla S.A a pena di esclusione, essendo progettato per funzionare a velocità di flusso comprese tra 0,5 e un massimo di 10 litri al minuto.
La Stazione Appaltante, tuttavia, difendeva la propria determinazione sostenendo che il requisito non doveva intendersi direttamente riferito agli umidificatori oggetto di gara ma nel senso di una loro “compatibilità ed interoperabilità” con flussimetri aventi quella portata e già in uso presso le strutture sanitarie.
Preso atto delle posizioni assunte dalle parti, Il Collegio chiariva che, se è vero che l’espressione utilizzata dalla Stazione Appaltante per definire il requisito non era formulata in maniera univoca, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, le clausole contrattuali dubbie devono interpretarsi nel senso maggiormente confacente alle finalità perseguite e alla natura ed oggetto del contratto e, nel caso di procedure pubbliche, tenendo conto anche del criterio di aggiudicazione prescelto.
Ad avviso del Collegio, infatti, nel caso di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo – utilizzabile solo per prodotti o servizi standardizzati – deve presupporsi la sostanziale identità di quanto offerto a quanto richiesto non potendosi valorizzare le maggiori o minori funzionalità in termini “premianti” attraverso l’attribuzione di punteggio tecnico. Diversamente, qualora in questi casi si accettasse un prodotto “incompleto” verrebbe compromesso il perseguimento delle esigenze sottese alla procedura e la S.A sarebbe costretta ad esperire una nuova procedura per colmare il GAP rimasto insoddisfatto.
Nel caso di specie, trattandosi di un requisito di minima idoneo ad incidere sulla latitudine dell’utilizzo terapeutico del prodotto, non poteva che intendersi nel senso che ne consentisse il più ampio impiego - ed al minor prezzo possibile: un umidificatore compatibile per l’intero range di velocità indicato.
Secondo il Tar emiliano deve ritenersi valido un generale principio secondo cui nell’ambito di gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, ai requisiti minimi tecnici non può che attribuirsi un significato stringente, tale da consentire il perseguimento dell’obiettivo massimo, dovendosi escludere qualsiasi margine di confronto concorrenziale sul piano dell’offerta tecnica.
Sebbene neppure invocato dalla Stazione Appaltante, andava pure esclusa la potenziale – e automatica – applicabilità del principio di equivalenza in quanto nel caso in questione la difformità evidenziata rispetto alle specifiche tecniche non poteva in alcun modo dirsi superata da una equivalenza sul piano funzionale: gli umidificatori offerti dall’aggiudicataria erano compatibili con una portata di flusso massima pari a soli 10 litri al minuto ed in nessun modo possono coprire una portata maggiore (fino a 15L/min) come richiesta dalla legge di gara.
L’accertamento della effettiva inidoneità del prodotto offerto ha condotto al doveroso accoglimento anche del secondo motivo di ricorso riguardante le omissioni valutative e istruttorie da parte della commissione che avrebbe dovuto, agendo correttamente, rilevare la mancanza in questione.
La sentenza resa dal Tar Bolognese nel caso esaminato assume particolare rilievo restituendo, di fatto, un principio di massima applicabile alle procedure ispirate al criterio del prezzo più basso: le caratteristiche di minima richieste non possono che essere interpretate nel senso più rigoroso che consente il soddisfacimento dello scopo “massimo”, non potendo essere valorizzate in termini di punteggio, che, in tal caso, viene attribuito soltanto in relazione al dato economico.