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Principio di equivalenza funzionale: sempre ricavabile in via implicita dalle schede tecniche depositate in gara

27/09/2022
Fabio Caruso
Cons. Stato, Sez. III, 30/08/2022, n. 7558

L’interessante pronuncia in commento definisce con maggiore chiarezza i contorni applicativi del c.d. principio di equivalenza, di matrice comunitaria, che permea l’intera disciplina dei pubblici affidamenti.

In base al già menzionato principio, si impedisce alla S.A. di escludere offerte aventi contenuto tecnico sostanzialmente equivalente sotto il profilo prestazionale, nell’ottica di favorire la massima partecipazione e concorrenza, oltre che il buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Nel caso in esame, il TAR Umbria aveva accolto il ricorso formulato dalla ditta seconda classificata che contestava il mancato rispetto, da parte dell’allora aggiudicataria, di una caratteristica tecnica “minima” indicata nel Capitolato speciale a pena d’esclusione.

L’impossibilità – a detta dei giudici di primo grado – di applicare il principio di cui all’art. 68 del Codice degli appalti derivava da una combinazione di elementi di fatto. In particolare, secondo i giudici perugini, doveva ritenersi rilevante:

  • la mancanza di una specifica clausola di equivalenza in rapporto alla caratteristica in questione, formulata in termini di “prestazioni” o di requisiti “funzionali”;
  • la circostanza che la S.A. non avesse dimostrato nei verbali di gara di aver tenuto conto di tale presunta equivalenza prestazionale;
  • l’omessa allegazione da parte della società controinteressata di un’espressa dichiarazione l’equivalenza funzionale del dispositivo offerto rispetto alle specifiche indicate nel capitolato tecnico;
  • l’onere (disatteso) in capo alla stessa ditta di impugnare la predetta specifica tecnica che non avrebbe consentito una dimostrazione di equivalenza funzionale.

Tuttavia, tale impianto è stato totalmente ribaltato dal Consiglio di Stato che ha ribadito come:

  • non sussista alcuna obbligatorietà della precisazione nella lex specialis del principio di equivalenza, da cui deriva che il concorrente non è tenuto ad impugnare la clausola della lex specialis che non lo preveda espressamente;
  • l’esperimento di un giudizio di equivalenza funzionale è impedito solamente in caso di offerta di “aliud pro alio”, ovvero di un prodotto totalmente difforme per caratteristiche tecniche e tipologia di impiego rispetto a quello descritto;
  • la commissione di gara può effettuare la valutazione di
    equivalenza anche in forma implicita
    , ove dalla documentazione tecnica sia
    desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

In conclusione, non possono essere contemplati ostacoli di natura formalistica in rapporto all’applicazione del principio d’equivalenza nei contratti pubblici, in quanto gli elementi a sostegno della conformità funzionale vanno comunque rinvenuti nella stessa documentazione tecnica allegata dal concorrente.