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PRIMO INCONTRO IN MEDIAZIONE: cosa fa il mediatore, cosa fanno le parti

16/03/2015

Chi sta seguendo le sentenze in materia di mediazione non può non essersi accorto di un chiaro orientamento dei giudici:  le spinta assoluta – anche forzando lo spirito dell’istituto – a “costringere” le parti non necessariamente a chiudere il conflitto in mediazione (cosa che non sarebbe possibile), ma quanto meno a presentarsi personalmente in mediazione ed a provarci “fortemente”.

Pena l’improcedibilità davanti al giudice.

Questo orientamento – specie nelle mediazioni delegate – partito dal Foro di Firenze ha poi trovato ampi riscontri nei diversi fori nazionali (si citano senza pretesa di esaustività Sentenza del Tribunale di Siracusa del 23 Gennaio 2015, Ordinanza del Tribunale di Cassino dell' 8 ottobre 2014, Ordinanza del Tribunale di Palermo - I Sez Civile del 23 luglio 2014, Sentenza Tribunale di Firenze - III Sez. Civile, del 17 marzo 2014,  Ordinanza Tibunale di Firenze - II Sez. Civile, del 19 marzo 2014) si sta ciò allargando a macchia d’olio.

Recente sul punto la sentenza Tribunale di Vasto, sentenza 9 marzo 2015, Giudice Pasquale, che ha pronunciato l’improcedibilità di una causa a seguito di una mediazione delegata nella quale si erano presentati in mediazione solo i legali e nessuna delle parti personalmente.

La sentenza merita di essere commentata perché scrive una sorta di vademecun per il mediatore e per le parti.

I fatti.

In giudice, nel corso della causa, manda le parti in mediazione delegata. si presentano solo i legali, che peraltro non giustificano in alcun modo l’assenza personale delle parti.

La mediazione non riesce e si torna davanti al giudice: il quale dichiara l’improcedibilità della causa perché la mediazione non è stata correttamente – nè effettivamente - esperita.

La sentenza è molto interessante non solo per i principi che afferma ma anche per come argomenta Più esattamente il giudice così dichiara (in sintesi):

  1. la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte). D’altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono e la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera ‘poco capaci’ e, magari a fini protettivi, le pone ai margini. Non è, dunque, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, ‘nel processo’, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l’attività che porta all’accordo ha natura personalissima e non è delegabile.

  2. i difensori (definiti mediatori di diritto dalla stessa legge) sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come, peraltro, si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l'incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa.

Da quanto sopra il giudice fa discendere alcune interessanti valutazioni circa il ruolo e le funzioni del mediatore in mediazione, nonché ruolo ed attività delle parti.

COSA FA IL MEDIATORE

Secondo il Giudice di Vasto il mediatore è il soggetto che ha il compito istituzionale di verificare e farsi garante della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura.

Come tale ha l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti.

Quindi:

  • può  disporre un rinvio del primo incontro,

  • può sollecitare anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione della parte personalmente,

  • dà atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

COSA FA LA PARTE CHE HA INTERESSE ALL’IMPROCEDIBILITA’
La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda dovrà

  • partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione,

  • chiedere al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti;

  • potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri.

Chi fa il mediatore, e lo fa cercando di lavorare al meglio, queste cose le fa già. Più per spirito di servizio che perché abbia mai pensato che era un suo compito preciso.

Oggi però l’orientamento sta cambiando in maniera radicale: il mediatore ha – secondo i giudici – un compito istituzionale di verifica e di garanzia sul corretto espletamento della mediazione.

Compito che quindi va adempiuto in maniera precisa e puntuale, dandone atto a verbale.

Perché sul piatto della bilancia c’è la procedibilità o meno della causa.

E le parti a loro volta – ed i loro avvocati – devono arrendersi al fatto che in mediazione bisogna andarci.