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PRIMA SENTENZA SULA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DOPO IL DECRETO BALDUZZI

11/12/2012

Prima decisione del tribunale di merito di Varese - Giudice Buffone su un caso di responsabilita medica dopo l’art. 3 co 1 del c.d. Decreto Balduzzi (legge 158/2012). Come noto il testo della nuova disciplina che cosi sancisce: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.” L’entrata in vigore della norma ha aperto un acceso dibattito in dottrina circa la portata dell’inciso “..in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”. Se infatti appare chiara infatti la volonta del legislatore di limitare legislativamente la responsabilita penale del medico alle sole ipotesi di colpa grave ove si rispettino le linee-guida, il dubbio sorge circa il richiamo all’art. 2043 c.c. ed alla sua “ricaduta” nell’ambito della responsabilita civile. Parte della dottrina ha infatti ritenuto che si sia trattato di una “svista” del legislatore”; altra parte invece ritiene che tale richiamo sia voluto e consapevole e che rappresenti una volonta di riportare “in vita” il sistema di responsabilita medica anteriore al 1999, modificando un questo modo sia le regole dell’”onere” della prova sia in termini di prescrizione. Di tale ultimo avviso appare il giudice Buffone nella prima sentenza (pubblicata da www.cassazione.net) sul punto. Seppure poi nel caso oggetto in decisione la nuova norma non abbia trovato diretta applicazione – trattandosi di responsabilita medica intervenuta in presenza di apposito contratto stipulato tra paziente e medico operante in casa di cura – il giudice coglie l’occasione per svolgere le seguenti considerazioni. Dopo aver preso atto che nel diritto vivente la responsabilita medica ha assunto in via giurisprudenziale natura di responsabilita contrattuale (ancorche da contatto - Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2006, n. 12362) con tutti successivi oneri probatori (Cass. 13533/2001 e Cass. SSUU 577/2008), il giudice evidenzia l’entrata in vigore dell’art. 3 co 1 della legge 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) e l’obiettivo che la norma si pone di “arginare” la c.d. medicina difensiva: sul punto il giudice si chiede che portata debba attribuirsi al richiamo espresso all’art. 2043 c.c.. E su questo aspetto non pare avere dubbi. Si legge infatti in sentenza: Giunti a questa conclusione, nel caso di specie, la struttura della disposizione legislativa, a ben vedere, sembra abbastanza logica, almeno nel suo sviluppo discorsivo: in sede penale, la responsabilita sanitaria e esclusa per colpa lieve (se rispettate le linee guida/buone prassi); in sede civile, invece, anche in caso di colpa lieve, e ammessa l’azione ex art. 2043 c.c. Cosi facendo, il Legislatore sembra (consapevolmente e non per dimenticanza) suggerire l’adesione al modello di responsabilita civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana. E’ evidente che l’adesione ad un modulo siffatto contribuisce a realizzare la finalita perseguita dal legislatore (contrasto alla medicina difensiva) in quanto viene alleggerito l’onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l’onere (non richiesto dall’art. 1218 c.c.) di offrire dimostrazione giudiziale dell’elemento soggettivo di imputazione della responsabilita. L’adesione al modello di responsabilita ex art. 2043 c.c. ha, anche, come effetto, quello di ridurre i tempi di prescrizione: non piu 10 anni, bensi 5 In sostanza secondo il Giudice di Varese il legislatore con il decreto Balduzzi avrebbe espresso la preferenza per l’orientamento giurisprudenziale che predicava l’applicazione dell’articolo 2043 Cc e non invece lo schema del cosiddetto “contratto sociale qualificato”, restaurando in questo modo il regime di responsabilita civile anteriore al revirement del 1999. Vedremo ora cosa come si orientera la giurisprudenza futura. Solo un ultimo parere personale: l’incipit della norma e “..in tali casi resta comunque fermo..” riferendosi alla colpa lieve. Sembra quindi derivarne che l’applicazione dell’art. 2043 c.c. (cone cambio di regime probatorio) si ha solo in presenza di “colpa” lieve, mentre potrebbe considerarsi persistere il sistema probatorio vigente (legato alla natura contrattuale del rapporto) in casi di colpa grave.

TRIB VARESE 26 NOVEMBRE 2012 – GIUDICE BUFFONE