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PREZZO PIU' BASSO: si se l'oggetto di gara e standardizzato e non esiste discrezionalita nell'adempimento

21/02/2014

TAR Roma II-Ter 5/2/2014, n. 1432

Pronuncia molto interessante del Tar capitolino, che affronta una questione cruciale in ogni procedura di gara ovvero la scelta del criterio d'aggiudicazione.

Come noto l'art. 81 del Codice appalti individua, fra i possibili criteri d'aggiudicazione, quello del prezzo piu' basso e quello dell'offerta piu' vantaggiosa, lasciando alle PP.AA. appaltanti la scelta del criterio piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto della gara.

Difatti il criterio del prezzo piu' basso prende in considerazione solo la convenienza economica ed ha carattere automatico (mero raffronto di cifre), mentre quello dell'offerta piu' vantaggiosa presuppone un iter valutativo relativo all'aspetto qualitativo della proposta, a cui deve aggiungersi il punteggio per il profilo economico; in altre parole nel primo caso la P.A. si limita a “verificare” il minor prezzo mentre, nel secondo caso, deve “valutare” la miglior offerta alla luce dei suoi parametri di giudizio.

Le amministrazioni devono dunque scegliere, fra i due criteri, quello piu' adatto all'oggetto della gara ed al tipo di prestazione richiesta; in tal senso, quindi, si ritiene che il criterio del minor prezzo sia piu' “adeguato” quando l'oggetto è molto standardizzato e le condizioni in cui si rinviene sul mercato siano analoghe fra loro, mentre il criterio della miglior offerta è preferibile in tutti gli altri casi (in cui il mercato offre prodotti e servizi fra loro diversificati).

Nel caso in questione era messo in gara un servizio complesso, che prevedeva non solo il trasporto ma anche la fornitura di mezzi nonché un ampio impiego di personale (servizio attivo 24 ore su 24, per 24 mesi), in nessun modo predeterminato dalla lex specialis di gara.

Ed è proprio su questo aspetto che, a fronte di un ricorso che contestava la scelta del criterio del minor prezzo (in una gara in cui le offerte era molto variegate ed nient'affatto standardizzate), pur confermando l'insindacabilità della scelta della P.A. di determinazione del criterio d'aggiudicazione il TAR ha annullato la procedura per errata determinazione del criterio aggiudicatorio.

Il giudice amministrativo ha infatti valutato l'oggetto della gara come particolarmente complesso e variegato ma, soprattutto, ha sottolineato come sia stata lasciata ai concorrenti un'ampia discrezionalità nell'organizzare l'espletamento del servizio, da cui ne discende come le offerte pervenute risultassero assolutamente eterogenee ed incomparabile e, per questo stesso motivo, non confrontabili nè valutabili in base al semplice criterio del prezzo piu basso.

Pertanto se la P.A. avesse realmente voluto indire una gara al minor prezzo, ben avrebbe dovuto descrivere in maniera molto piu' esaustiva e stringente le modalità di svolgimento dell'intero servizio mentre al contrario, se intendeva lasciare ai potenziali concorrenti l'organizzazione dell'intero servizio, non poteva allora che correttamente adottare il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.