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PRESTAZIONE DI MEDICINA ESTETICA: SE NON SI RAGGIUNGONO I RISULTATI SPERATI SI RISOLVE IL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DELL’IMPORTO PAGATO OLTRE A DANNO NON PATRIMONIALE

12/12/2012

GIUDICE DI PACE DI VERONA – SENTENZA 1860/2012

Una paziente si reca ad un centro medico per una prestazione di medicina estetica. Non avendo ottenuto il risultato promesso incadina la causa. Il giudice, datto atto dell’insuccesso della prestazione, stabilisce che: • il contratto deve ritenersi risolto ex art. 1453 c.c. con restituzione dell’importo pagato (circa 4000 euro) • il giudice ha stabilito inoltre un risarcimento di 1000 euro, da qualificarsi come danno non patrimoniale per le inutili sedute cui la signora si è sottoposta. • Da ultimo, poiché la paziente aveva attivato un finanziamento (fatto ormai usuale dati i tempi di crisi) per pagare le cure il giudice ha ritenuto che si configuri anche un danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.